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Split payment: Nuova estensione dell’ambito di applicazione alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dall’1.7.2017

L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti):

  • sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
  • sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.

Funzionamento dello split payment

Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”), ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

Decorrenza

Le disposizioni di cui all’art. 1 del DL 50/2017, che hanno esteso l’ambito di applicazione dello split payment, nonché le disposizioni attuative di cui al DM 27.6.2017, si applicano alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dall’1.7.2017.

Le modifiche apportate dal DM 13.7.2017 agli artt. 5-bis e 5-ter del DM 23.1.2015, invece, si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a partire dal 25.7.2017 (giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Ambito oggettivo

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, come modificato dall’art. 1 del DL 50/2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società indicate nel medesimo art. 17-ter, co. 1 e 1-bis.

Continuano ad essere escluse dall’ambito applicativo dello split payment, fra le altre, le operazioni:

  • non soggette ad IVA, non imponibili o esenti;
  • soggette a reverse charge (trattandosi di operazioni per le quali il cessionario o committente è debitore d’imposta);
  • soggette a regimi speciali di determinazione dell’IVA (es. regime monofase dell’editoria ex 74 del DPR 633/72, regime del margine ex artt. 36 ss. del DL 41/95, regime speciale dei produttori agricoli ex art. 34 del DPR 633/72, ecc.);
  • non documentate da fattura.

Ambito soggettivo

In base alle nuove disposizioni, la disciplina dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio numero di soggetti.

Infatti, ai sensi dell’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, sono soggette allo split payment per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute:

  • le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 (sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale, sia che agiscano nell’ambito dell’attività commerciale);
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto” o “di fatto” ex 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto”, direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni);
  • le società controllate mediante controllo “di diritto”, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società con­trollate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter co. 5 del DM 23.1.2015, inserito dal DM 27.6.2017).

Momento di esigibilità dell’imposta

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 23.1.2015, come sostituito dal DM 27.6.2017, per le fatture relative ad operazioni soggette a split payment, emesse a partire dall’1.7.2017, il momento di esigibilità dell’imposta:

  • coincide con il momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o commit­tente;
  • può essere anticipato, in via opzionale, dal soggetto acquirente:

–  al momento di ricezione della fattura;

–  ovvero al momento di registrazione della medesima.

Modalità di emissione della fattura

Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:

  • in formato elettronico se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione (in quanto, come sopra evidenziato, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter 1 del DPR 633/72 coincidono con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
  • alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, se il soggetto acquirente è una società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72.

La fattura deve riportare, fra gli altri dati:

  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicabile;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72 (in caso di emissione della fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S”).

 

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