come difendersi dagli studi di settore

Nuovo accertamento tributario con gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Vengono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) per gli eser­centi attività d’impresa, arti o professioni, volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

Elaborazione degli indici

Gli indici:

  • sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e infor­ma­zioni relativi a più periodi d’imposta;
  • rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la nor­ma­lità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale ricono­sciuto a ciascun contribuente.

Soggetti esclusi dagli indici

Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività;
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite che sarà sta­bilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ulteriori cause di esclusione possono essere previste con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Obblighi dichiarativi

I contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano i dati economici, contabili e strut­turali rilevanti per l’applicazione degli stessi. A tal fine l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla tras­mis­sio­ne dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elabo­razione e dall’applicazione degli indici.

Nelle more dell’approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, l’obbligo di dichiarazione continua ad applicarsi anche ai parametri e agli studi di settore.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, con l’obbligo di versamento delle maggiori imposte entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.

Profili sanzionatori

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costru­zio­ne e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può pro­cedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

Regime premiale

In relazione al livello di affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli indi­ci, possono essere riconosciuti i seguenti benefìci:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA, e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui, relativa­men­te alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a con­di­zione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalle società di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Rilevanza degli indici ai fini dell’accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tribu­taria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Disciplina transitoria

Viene disposta una graduale cessazione della disciplina relativa ai parametri contabili e agli studi di settore, con effetto dai periodi d’imposta per i quali entra­no in vigore i nuovi ISA e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Invece, per le attività di controllo, di accertamento e di irro­­ga­zione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quelli in cui si applicano gli indici, si considerano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della L. 96/2017 (ossia il 23.6.2017).

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *