Perdite su crediti. Nuove regole per la deducibilità dei crediti inesigibili per le imprese

L’art. 13 del DLgs. 147/2015 modifica ulteriormente la disci­plina delle perdite su crediti, facendo seguito alle novità introdotte dal DL 83/2012 (c.d. decreto “crescita e sviluppo”) e dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Le modifiche interessano i crediti vantati verso:

  • i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
  • i debitori non soggetti a tali procedure.

Decorrenza

Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con impatto su UNICO 2016).

Procedure concorsuali e istituti assimilati rilevanti

In seguito alle novità apportate, da ultimo, dal DLgs. 147/2015, le perdite su crediti sono “in ogni caso” deduci­bili se il debi­to­re è assoggettato alle seguenti pro­ce­du­re e istituti assimilati:

  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo;
  • amministrazione straordinaria;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (dal 2012);
  • piani attestati di risanamento, pubblicati nel Registro delle imprese (dal 2015).

Procedure concorsuali estere

Il DLgs. 147/2015 recepisce normativamente l’orientamento espresso negli anni passati dall’A­genzia delle Entrate con riferimento alle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali estere.

In particolare, è stato stabilito che la perdita è deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equi­­valenti a quelle interne, previste in Stati o ter­ritori con i quali esiste un ade­guato scambio di informazioni. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al DLgs., è il caso, ad esempio, della procedura prevista dall’ordinamento statunitense comu­nemente denominata Chapter 11, equivalente agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla normativa interna.

Individuazione dell’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti

Il DLgs. 147/2015 ren­de certa l’individuazione del periodo di competenza per la deduci­bilità della perdita con riferimento:

  • sia ai crediti di modesta entità (cioè, d’importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, e d’importo non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. “mini-crediti”);
  • sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure con­corsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

In particolare, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, in alter­nativa:

  • sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);
  • il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.

Inoltre, al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

 

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