Prelievo di contanti dal conto corrente sotto osservazione per importi superiori a 1000 euro

Il prelievo di contanti dal conto corrente così come l’utilizzo del denaro contante nelle transazioni è da molti anni sotto osservazione, e la legge in diverse occasioni ha previsto specifiche disposizioni normative per la sua limitazione alla circolazione ed al suo utilizzo.

Il presente approfondimento, non riguarda il divieto di effettuare pagamenti in contanti tra soggetti privati per importi pari o superiori a 3.000 euro, ma il prelievo di denaro contante dal conto corrente o dagli sportelli automatici con carte di credito, bancomat o strumenti analoghi.

Prima di tutto, è necessario evidenziare che la legge non prevede un divieto di prelievo di contanti dal conto corrente, e quindi non esistono sanzioni pecuniarie legate alla circostanza che un soggetto si rechi presso uno sportello bancario ed effettui per le sue necessità un prelievo di contanti.

In molti casi, anche a causa di una informazione spesso distorta, presentandosi allo sportello bancario per effettuare un prelievo di contanti, vengono sollevate dall’impiegato bancario diverse questioni, che se relative alla circostanza di non disporre della relativa provvista, appaiono anche giustificate.

Sul prelievo di contanti dal conto corrente, attualmente esistono due disposizioni di legge ben precise, e che riguardano la possibilità da parte delle Autorità fiscali ed investigative, di poter monitorare tali flussi finanziari ed eventualmente rilevare anomalie.

Prelievo di contanti dal conto corrente sospetti

La prima disposizione normativa, è relativa al contenuto previsto all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, secondo cui il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di 3.000 euro e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Questa disposizione normativa, non dice che non si possa effettuare un prelievo di contanti dal conto corrente, ma soltanto che la banca, in base alle informazioni che ha del cliente e della sua operatività, in caso di anomalie, e senza poterlo comunicare al cliente (poichè nel caso in cui venga riferito al cliente l’impiegato rischia l’arresto e una sanzione che può arrivare fino a 30.000 euro), è obbligata ad effettuare una segnalazione che potrà portare ad indagini da parte della Guardia di Finanza o da parte della Direzione Investigativa Antimafia.

In altre parole, la legge in commento, stabilisce che se il prelievo di contanti allo sportello viene effettuato per importi modesti e comunque legata alla normale operatività del cliente, non vi saranno problemi, in caso contrario, la banca sarà obbligata, e senza poterlo riferire al cliente, ad effettuare una segnalazione per l’operatività sospetta del cliente.

Accertamento fiscale da prelievo di contanti dal conto corrente

La seconda disposizione in commento è quella prevista dall’art. 32 del Dpr. 600/1973, secondo cui i prelievi di contanti dal conto corrente per importi superiori e euro 1.000 giornalieri e, comunque a euro 5.000 mensili, costituisce elemento di attenzione in termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica la norma in commento, per il tramite del monitoraggio dei flussi finanziari da trasmettere all’anagrafe dei rapporti finanziari da parte delle banche, stabilisce che i prelievi di contanti giornalieri superiori a 1.000 euro o comunque nel mese di 5.000 euro, costituisce elemento di approfondimento ed analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate ed anche del sistema degli approfondimenti investigativi da parte della Guardia di Finanza.

Tale norma, di particolare attenzione per le imprese, presuppone che il contribuente, potrebbe essere chiamato a giustificare i prelievi sopra le soglie indicate, esibendo, trattandosi di soggetti tenuti alle scritture contabili, i relativi giustificativi a sostegno, e nel caso di impossibilità di una adeguata e puntuale evidenza, la legge prevede una presunzione di reddito particolarmente complicata da confutare.

La casistica in argomento, di grande attenzione per le imprese, prevede che ogni volta che si effettuano prelievi di contanti dal conto corrente o a mezzo carta di credito e strumenti simili, nella contabilità vengano forniti i relativi giustificativi, che possono essere tra l’altro ad esempio eventuali scontrini fiscali o fatture, spese documentate da regolare nota di rimborso spese per viaggi e trasferte etc etc.

Prelievo dal conto corrente e appropriazione indebita

Sia chiaro, che nel caso in cui vengano effettuati prelievi di denaro contante anche inferiori alle soglie di cui sopra da parte degli amministratori delle società, senza titolo o senza adeguati supporti documentali a sostegno, si rischia di incorrere nel reato di appropriazione indebita o nei casi di fallimento della società nelle ipotesi di distrazione fraudolenta.

Infatti, l’amministratore di società di capitali o di persone, che si occupa della gestione dell’impresa, può utilizzare il denaro della società solo per soddisfare gli interessi dell’ente, e se usa il denaro proveniente dai conti correnti della società (o qualsiasi altro bene di proprietà della società) per scopi personali o di soggetti terzi, commette il reato di appropriazione indebita punito con la reclusione fino a tre anni.

 

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