Vietato pagare le retribuzioni ai dipendenti con il contante, soltanto strumenti di pagamento tracciabili

Vietato pagare le retribuzioni ai dipendenti con il denaro contante a partire dal prossimo 01/07/2018 è quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 con l’art. 1, comma 910 – 914 della L. 27.12.2017 n. 205.

Per tutti i datori di lavoro e committenti, dal prossimo 4 luglio 2018, sarà tassativamente vietato pagare le retribuzioni ai dipendenti con il contante, e la legge nel caso in cui la norma venga violata ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro.

A fare chiarezza sulla questione dei nuovi obblighi di pagare le retribuzione ai dipendenti od ogni suo anticipo, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota del 22/05/2018 n. 4538.

La nuova disposizione che vieta di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante, si applica ai:

  • rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. part time o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale);
  • rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

Le uniche eccezioni al generale divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante, sono tassativamente le seguenti:

 

  • rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi na­zio­nali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  • borse di studio (Ispettorato Nazionale del lavoro, nota del 22/05/2018 n. 4538);
  • tirocini (Ispettorato Nazionale del lavoro, nota del 22/05/2018 n. 4538);
  • rapporti autonomi di natura occasionale (Ispettorato Nazionale del lavoro, nota del 22/05/2018 n. 4538).

Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, at­tra­verso una banca o un ufficio postale, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito, carte pre­pa­ga­te);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l’impedimento s’intende com­pro­vato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non infe­rio­re a 16 anni.

Al datore di lavoro o al committente che viola l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Il datore di lavoro incorrerà nella sanzione prevista per il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti con il contante, nelle seguenti ipotesi:

  • quando il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versa­mento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es. revoca del bonifico o annullamento dell’assegno prima dell’incasso); in tal caso, infatti, si evidenzia uno scopo elusivo posto in essere dal datore di la­vo­ro/com­mittente.

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni, è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine.

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