Sanatoria delle irregolarità formali: con 200 euro per anno, non possono essere più contestate molte violazioni formali

Una interessante novità, prevista dal decreto fiscale 2018 (articolo 9, Dl 119/2018) prevede la Sanatoria delle irregolarità formali, e proprio recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15/03/2019, ha approvato le necessarie disposizioni esecutive, specificando le tipologie di violazioni regolarizzabili e gli adempimenti da effettuare per il perfezionamento della procedura.

Nel citato provvedimento, è previsto, che il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Quali sono le irregolarità formali che possono essere sanate?

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute
alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, le violazioni meramente formali non sono punibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997.

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

  • le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi;
  • le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018);
  • le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;
  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie);

Come sanare le irregolarità formali?

Per il buon esito della sanatoria delle irregolarità formali, è necessario:

  • rimuovere le irregolarità o le omissioni;
  • versare, con il modello F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse).

Come pagare il Modello F24 relativo alla sanatoria delle irregolarità formali?

l versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Guarda qui come compilare il modello F24

Il codice tributo che è stato istituito per consentire il pagamento delle somme e regolarizzare la propria posizione, è “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”).

Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta – nel formato “AAAA” – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.

In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).

 

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