Termini di invio delle fatture elettroniche vi spieghiamo le nuove regole per la fatturazione
Prima di spiegarti quali sono i termini di invio delle fatture elettroniche dobbiamo ricordarti un importantissimo concetto che riguarda la normativa iva e che non è mai cambiato con l’avvento della fattura elettronica.
Il concetto è quello del momento di effettuazione dell’operazione, e ti ricordiamo che in materia di iva le operazioni possono soltanto essere o una cessione di beni (cioè stai vendendo un prodotto materiale etc) oppure una prestazione di servizi (agenti e rappresentanti, professionisti, settore edile etc). Le regole generali definite dalla legge Iva, stabiliscono, in modo chiaro, che l’operazione si considera effettuata:
- per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione dell’atto;
- per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo;
- e, in ogni caso, al momento di anticipato pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura.
Quindi ad esempio se sei un soggetto che vende prodotti, il momento in cui l’operazione di cessione dei beni si considera effettuata, è semplicemente quello in cui consegni o spedisci al cliente il bene (per trasferirne la proprietà). Se invece sei un soggetto che esegue servizi, ad esempio un professionista oppure un soggetto che sta eseguendo un opera edile, il momento in cui l’operazione diventa rilevante per l’Iva è quello in cui si incassa il corrispettivo. In ogni caso sia che vendi ma non consegni sia che esegui una prestazione ma non incassi il corrispettivo, se emetti la fattura, sei tu che anticipi il momento di effettuazione dell’operazione.
Ora ci sono tutti gli ingredienti per conoscere quali sono i termini di invio delle fatture elettroniche senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge iva.
A questo punto, devi sapere che fino al 30/06/2019, la normativa consentiva la trasmissione delle fatture elettroniche (allo SDI) entro il termine previsto per la liquidazione IVA, e questo senza nessuna sanzione, ma dal 01/07/2019, le regole sono cambiate e di seguito vengono riassunte in via esemplificativa:
Dal 01/07/2019 per: | Data della fattura | Termine di trasmissione allo SDI |
Fattura immediata | Devi indicare la data in cui l’operazione si considera effettuata | Devi trasmetterla al sistema SDI entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata- |
Fattura differita | Devi indicare la data in cui l’ultima operazione si considera effettuata | Devi trasmetterla al sistema SDI entro i 15 giorni successivi al mese in cui l’operazione si considera effettuata. |
Inoltre dovrai ricordarti che dal 01/07/2019, nella fattura dovrà figurare anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”, ovviamente se tale data è diversa dalla data di emissione della fattura, poichè è possibile assumere che la data indicata nella sezione/campo “data” (quando compili la fattura elettronica) sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. In pratica questo significa che la data della fattura dovrà sempre essere la data di effettuazione dell’operazione e i termini che abbiamo visto sopra, dei 10 giorni o dei 15 giorni, sono quelli che non dovrai superare per trasmettere la fattura elettronica allo SDI.
Esempio | Data della fattura | Termine di trasmissione allo SDI |
Avvocato che in data 25 luglio incassa il compenso per la propria prestazione di servizi. | 25/07/2019 | entro il 10/08/2019 |
Imprenditore che utilizza la fatturazione differita, e che ad esempio ha effettuato le consegne in data 2, 10 e 28 settembre 2019 accompagnate da documento di trasporto. | 28/09/2019 | entro il 15/10/2019 |
Impresa o professionista che effettua servizi, che non ha incassato il corrispettivo, ma che in data 25/07/2019 emette la fattura al cliente. | 25/07/2019 | entro 10/08/2019 |
Attenzione perchè, dal 01/07/2019, per le violazioni di cui sopra le sanzioni sono pesanti, essendo scaduto il periodo di “moratoria”, e le stesse in caso in di ritardata emissione della fattura saranno da 250 a 2.000 Euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, altrimenti la sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta.
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