Come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno con la fatturazione elettronica
Con la fatturazione elettronica alla fine in molti si stanno chiedendo come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno per non incorrere in sanzioni a seguito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.
Chiariamo subito che le regole non sono cambiate rispetto agli anni precedenti ma con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario riprendere l’argomento per inquadrare l’operatività in una attività quotidiana come quella della registrazione delle fatture di acquisto.
Intanto ricordiamo che i termini di invio delle fatture elettroniche sono diversi.
La fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre nel caso di fattura differita, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
Pertanto, è possibile che intercorra un certo tempo tra la “data esposta nella fattura elettronica” e la data di effettiva consegna (ricezione della fattura elettronica nel sistema di interscambio SDI) della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione.
La regola generale sulla detrazione delle fatture di acquisto
Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se registrate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di registrazione.
In pratica ad esempio, devo liquidare l’iva del periodo di settembre, ricevo il 12 ottobre nello SDI una fattura con data 30 settembre, in tal caso potrò tranquillamente registrare questa fattura entro la data del 15 ottobre ma indicare in fase di registrazione che l’importo dell’iva la detraggo nel mese di settembre. Diversamente se questa fattura la ricevo nello SDI dopo la data del 15 ottobre potrò detrarre l’iva nella liquidazione relativa al mese di ottobre (se registrata entro il 31 ottobre).
Attenzione perchè questa regola generale non può essere applicata per le fatture di acquisto relative al mese di dicembre (con data fattura dicembre) ma ricevuti nello SDI nel mese di gennaio e registrate entro il 15 gennaio.
La regola per la detrazione dell’iva a fine anno
La regola generale indicata sopra, per espressa previsione di legge, non può essere applicata alle fatture ricevute alla fine dell’anno, pertanto è necessario porre molta attenzione alle diverse casistiche.
Pertanto per rispondere alla domanda come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno è indispensabile analizzare le fatture ricevute distinguendo tra:
- fatture ricevute nello SDI e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
- fatture ricevute nello SDI nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
- fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- fatture ricevute nello SDI mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Una situazione che agevola il recupero dell’iva sulle fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre ma non registrate a dicembre è quello di creare un apposito registro degli acquisti sezionale in cui registrare tali documenti la cui detrazione è consentita soltanto facendo confluire la relativa iva nella dichiarazione annuale.
In pratica sarà sufficiente nel sistema gestionale informatico attivare un nuovo registro degli acquisti denominandolo ad esempio “Registro acquisti per recupero iva in dichiarazione annuale”, ed in fase di registrazione delle fatture di acquisto in argomento, fare confluire le stesse su questo registro, in modo tale che la relativa iva in detrazione, potrà essere indicata come iva a credito soltanto nella dichiarazione annuale.
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