Dichiarazioni d’intento con semplificazioni per gli esportatori abituali dal 2020
Per gli esportatori abituali, con effetto dal 1° gennaio 2020 (ed in attesa che vengano emanate le disposizioni di attuazione) vi sono importanti semplificazioni.
In particolare, gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, al fine di poter emettere le fatture all’esportatore abituale senza l’applicazione dell’IVA, deve soltanto verificare la trasmissione consultando una apposita area del proprio portale web dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il fornitore dell’esportatore abituale, non effettui il riscontro della regolare trasmissione telematica della dichiarazione d’intento, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta.
La novità è contenuta nel “Decreto crescita”, e precisamente all’art. 12-septies del D.L. 34/2019 sono state apportate significative modifiche in materia di dichiarazione d’intento, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.
In sintesi ecco le principali novità:
- la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle entrate non devono più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in dogana;
- è prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore anche dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
- l’esportatore abituale e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro;
- il fornitore è obbligato ad indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa (fino al 2019 dovevano essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento);
- l’importatore nella dichiarazione doganale deve indicare il protocollo di ricezione;
- viene eliminato il quadro “VI” della dichiarazione annuale IVA, nel quale il fornitore riepilogava i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
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