Domicilio digitale. Comunicazione indirizzo PEC; sanzioni per la mancata regolarizzazione entro il 1/10/2020
Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il decreto prevede, nello specifico, alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.
Cosa è il domicilio digitale?
Dal 14/09/2020 con il Decreto Semplificazione il riferimento a “indirizzo di posta elettronica certificata” viene sostituito con quello di “domicilio digitale“.
Il domicilio digitale è:
- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ).
Pertanto l’indirizzo di posta elettronica certificata è un domicilio digitale.
Obbligo di comunicazione per le imprese del domicilio digitale.
Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
In pratica:
- Le imprese che non hanno comunicato la PEC al Registro delle Imprese lo devono comunicare entro il 1/10/2020;
- Le imprese che hanno già comunicato la PEC al Registro delle Imprese, e la stessa sia attiva e funzionante, non devono effettuare nessuna comunicazione entro il 1/10/2020.
- Le imprese che hanno già comunicato la PEC al Registro delle Imprese, e la stessa sia non più attiva o non funzionante (ad esempio per il mancato rinnovo del servizio di posta elettronica certificata presso il proprio fornitore) devono istituire un indirizzo di posta elettronica certificata ed effettuare la comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese entro il 1/10/2020.
Pertanto è assolutamente necessario che in questi giorni che precedono la data del 1/10/2020, le imprese siano esse ditte individuali o società verifichino la funzionalità della loro PEC ovvero verifichino estraendo una visura camerale, se la PEC magari inizialmente comunicata al Registro delle Imprese è ancora funzionante ed attiva.
Come si effettuano le comunicazioni per l’aggiornamento del domicilio digitale?
La comunicazione va effettuata predisponendo una pratica accedendo a Starweb e selezionando l’apposito banner interno per l’accesso alla piattaforma ‘DIRE’, che offre un percorso guidato e semplificato di compilazione. Qualunque utente abilitato a Telemaco può inoltre collegarsi alla piattaforma DIRE da https://dire.registroimprese.it.
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