La nuova definizione di default e le relazioni creditizie della banca con le imprese

La nuova definizione di default dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore introducendo criteri più stringenti rispetto a quelli finora previsti nelle relazioni tra le banche e le imprese e riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione di default non modifica i criteri sottostanti alle segnalazioni delle posizioni in sofferenza alla Centrale dei Rischi, che vengono utilizzate dalle banche nell’ambito del processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra le banche e la loro clientela, poichè come in tutte le situazioni di anomalie e quindi di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Le banche dal 1 gennaio 2021 ai fini della loro regolamentazione interna classificheranno i debitori come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b)   la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i)   100 euro per le esposizioni al dettaglio (cioè per privati e piccole medie imprese) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (imprese) (soglia assoluta);

ii)   l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Con questa nuova definizione di default cosa cambia per le imprese?

Prima dell’entrata in vigore della nuova definizione di default, il cliente veniva classificato automaticamente in default quando presentava arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni nei confronti della propria banca (normativa detta “Past Due”).

Le nuove regole in vigore in tutta l’Unione Europea introducono una nuova definizione di default, andando a quantificare il concetto di arretrato rilevante, e cioè la soglia oltre la quale l’impresa deve essere obbligatoriamente classificata in default.

La banca secondo queste nuove regole, sarà tenuta a determinare l’inadempienza dell’impresa se la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiori a 100,00 o 500,00 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Inoltre, con questa modifica regolamentare e diversamente dal passato, non si potranno più utilizzare disponibilità attive su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere (ad esempio utilizzo di fidi di cassa per saldare una rata arretrata sulla stessa banca) ed evitare di classificare l’impresa come inadempiente.

La classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *