Chiarimenti dicitura in fattura per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali
In relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, sono emerse alcune questioni concernenti la corretta interpretazione della disposizione in materia di adempimenti documentali (previsti dal comma 195 della legge di bilancio 2020).
Tale disposizione, si ricorda, richiede che “…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.
Il problema che ci si pone è se la mancata apposizione di tale espresso riferimento nella fattura di acquisto dei beni possa determinare in sede di controllo il disconoscimento del beneficio.
Al riguardo, si segnala che la questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, è stato anzitutto precisato che “la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.
L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Le indicazioni che la fattura di acquisto deve contenere, in base alla diversa tipologia di beni, sono le seguenti:
Tipologia di investimento | Indicazioni in fattura |
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), (credito d’imposta del 40% o del 20%) | Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160 |
Beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), (credito d’imposta del 15%) | Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160 |
Altri beni strumentali materiali , diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A. (credito d’imposta del 6%) | Beni di cui all’articolo 1, comma 188, Legge 27/12/2019 n. 160 |
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