Asseverazione congruità delle spese dei bonus in edilizia senza attese anche con il decreto anti frodi
Per lo sconto in fattura o la cessione del credito il nuovo articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157), prevede, anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus:
- l’obbligo del visto di conformità;
- l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Tali novità si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Con riferimento all’asseverazione della congruità delle spese sostenute, che deve essere rilasciata da tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali che agiscono entro i limiti di competenza stabiliti dalla legge professionale e dai regolamenti che disciplinano la loro attività), il DL n. 157/2021 rinvia alle disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis del DL n. 34/2020.
Infatti, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese prevista dall’art. 119, comma 13-bis del DL 34/2020, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto 6 agosto 2020 del MISE e sempre il legislatore ha chiarito che nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Pertanto, sia pur in attesa del decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), del DL n. 157/2021 è possibile per i tecnici abilitati rilasciare le asseverazioni sulla congruità delle spese sostenute anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus in modoc tale da consentire lo sconto in fattura o la cessione del credito legata agli interventi edilizi.
Infatti alla domanda:
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»
Pertanto per i seguenti interventi (diversi dal superbonus):
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
Lo stato delle disposizioni normative vigenti consente ai tecnici abilitati di rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute che è indispensabile per poter rilasciare dai soggetti abilitati il visto di conformità.
Chiarezza e completezza eccezionali sull’asseverazione della congruità dei prezzi. Consigliato.