Pagamenti in contanti sanzionati per importi pari o superiori a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022
A partire dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contanti sarà pari a euro 999,99 (soglia di 1.000,00 euro) per tutti i trasferimenti in cui non intervenga una banca o altro intermediario finanziario. Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri (alle condizioni stabilite dalla legge9, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
Il divieto di effettuare pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo (e cioè non vi sono deroghe o eccezioni) tra “soggetti diversi”.
Ad esempio, nel caso in cui debba effettuare il pagamento di una fattura di euro 1.200 euro, si potrà fare il pagamento in contanti per un importo non superiore ad euro 999,99 e per la differenza esclusivamente con strumenti finanziari tracciabili (assegno, bonifico, pos).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai pre-detti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
Dal punto di vista sanzionatorio, nel caso in cui vengano effettuati pagamenti in contanti, pari o superiori a euro 1.000, si ricorda che è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Si ricorda inoltre, che è fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Per quanto riguarda l’evoluzione nel tempo delle limitazioni ai pagamenti in contanti di seguito si evidenzia la seguente tabella riepilogativa.
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 | 20.000.000 di lire |
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 | 12.500,00 euro |
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 | 5.000,00 euro |
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 | 12.500,00 euro |
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 | 5.000,00 euro |
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 | 2.500,00 euro |
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 | 1.000,00 euro |
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | 3.000,00 euro |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2021 | 2.000,00 euro |
Dall’1.1.2022 | 1.000,00 euro |
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