Come si fa il ravvedimento del quadro RW relativo alle attività finanziarie estere?

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi, deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Quali sanzioni quadro Rw sono previste nei casi di violazioni?

Prima di tutto viene stabilito dall’art. 5 del DL 167/90 che se il quadro RW è presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è irrogata una sanzione fissa di 258,00 euro. Analogamente si deve pervenire per il quadro RW presentato in maniera infedele, senza ad esempio indicare uno o più conti esteri.

Inoltre bisogna sempre tenere presente, quando si fa il ravvedimento del quadro RW, che lo stesso non è mai considerato un’autonoma dichiarazione, ma un obbligo di natura tri­butaria che, deve essere assolto all’interno della dichiarazione dei redditi.

Per questo motivo, ad esempio se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi nei termini dimenticandosi di compi­lare il quadro RW, questo può essere oggetto di autonomo ravvedimento anche spirati i 90 gior­ni. Ovviamente, in questo caso il ravvedimento del quadro RW deve avvenire prendendo come base di computo le san­zio­ni proporzionali, e non la sanzione fissa di 258,00 euro.

Qualora, invece, la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, è opinione dell’Agen­zia delle Entrate (chiarito nella risoluzione n. 82 del 24/12/2020), sia la violazione dichiarativa che l’omessa presentazione del quadro RW soggiacciono al limite temporale dei 90 giorni. Dunque, se, decorsi i 90 giorni, la dichiarazione non sia stata presentata, anche il quadro RW non sarebbe più ravvedibile.

Alla luce del fatto che, come detto sopra, il quadro RW non è considerato una “dichiarazione”, in ogni caso il ravvedimento entro i 90 giorni rientra nell’art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione di 258,00 euro a un nono, sia quando si ravvede il solo quadro RW sia quando, unitamente a ciò, si ravvede anche la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Occorrerà dunque pagare una sanzione pari a 28,67 euro (258 / 9).

Il codice tributo da utilizzare, pur in assenza di chiarimenti, è “8911”, con indicazione dell’anno in cui è sta­­ta commessa la violazione (ad esempio il 2021 se si tratta di quadro RW che avrebbe dovuto essere presentato unitamente al modello REDDITI 2021).

Fattispecie Sanzione dichiarativa Quadro RW Norma Art. 13 del
DLgs. 472/97
Dichiarazione non presentata (sanata entro i 90 giorni) 25,00 euro
(250 / 10)
28,67 euro (258 / 9) Artt. 5 del
DL 167/90 e 1 del DLgs. 471/97
lett. c) (modello RED­­DITI) + lett.
a-bis) (quadro RW)
Dichiarazione senza quadro RW (corretta entro 90 giorni) 27,78 euro
(250 / 9)Detta sanzione va corrisposta solo se, unitamente alla violazione da quadro RW, sussistono anche violazioni da dichiarazione infedele (ad esempio, indebita deduzione di costi)
28,67 euro (258 / 9) Artt. 5 del
DL 167/90 e 8 del DLgs. 471/97
lett. a-bis)
Dichiarazione con quadro RW infedele (corretta entro 90 giorni) 27,78 euro
(250 / 9)Detta sanzione va corrisposta solo se, unitamente alla violazione da quadro RW, sussistono anche violazioni da dichiarazione infedele (ad esempio, indebita deduzione di costi).
28,67 euro (258 / 9) Artt. 5 del
DL 167/90 e 8 del DLgs. 471/97
lett. a-bis)

 

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