Bilancio falso dai segnali di non continuità aziendale e responsabilità degli amministratori
di: Dott. Antonio Fortarezza
Dottore commercialista in Milano, Economista d’impresa, esperto in determinazioni quantitative aziendali e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor.
Un’impresa è in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed ai propri impegni nel corso della normale attività.
Questo significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai alle risorse finanziarie disponibili (sul conto corrente, in cassa, mediante opportune linee di credito etc ) dovranno essere sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.
Il periodo temporale di riferimento per gli amministratori di società, per la valutazione della continuità aziendale, non può essere inferiore a 12 mesi.
In molti casi, gli amministratori di società, pur senza effettuare nessuna valutazione sulla continuità aziendale, nei bilanci con formule abbastanza di stile evidenziano che “….il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale…” ed in tal caso attraverso questa falsa certificazione assicurano i soci e i terzi in maniera scorretta ed irregolare che l’impresa almeno nei prossimi 12 mesi con i propri incassi riuscirà a ripagare i propri debiti.
Gli amministratori spesso non si rendono minimamente conto delle rilevanti responsabilità di natura civilistica e penale che tale falsa attestazione sulla continuità aziendale comporta, anche ma non solo, alla luce degli obblighi previsti all’articolo 2086 Codice civile (In vigore dal 16/03/2019) che impongono all’impresa di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
In altri termini, con i precetti previsti dal codice civile all’art. 2086 e con le indicazioni contenute all’art. 3 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, entrato in vigore dal 15 luglio 2022, oggi è praticamente impensabile che all’interno delle imprese si possa derogare da un concreto accertamento da parte degli amministratori dei presupposti relativi alla continuità aziendale, poiché le norme in commento senza mezzi termini impongono una organizzazione amministrativa e contabile che preveda almeno i seguenti strumenti per il controllo di gestione:
- Un budget economico a 12 mesi (rolling);
- Un budget di cassa a 12 mesi (rolling);
- Un piano di tesoreria a 3 mesi o a 6 mesi (rolling);
Ovviamente il test relativo alla continuità aziendale sarà di agevole predisposizione da parte delle piccole imprese poiché meno complesse, mentre invece sarà più articolato ed impegnativo quando le imprese sono di più grandi dimensioni.
La continuità aziendale e la prospettiva della continuazione dell’attività
La continuità aziendale è un principio di coerenza delle azioni gestionali collegato al futuro, ed altro non è che la capacità dell’impresa di andare avanti garantendo flussi reddituali positivi e soprattutto flussi di cassa nel tempo.
Tale principio, di ispirazione gestionale, è anche posto a fondamento di qualunque valutazione di bilancio, ed in effetti l’art. 2423 del Codice Civile, stabilisce che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Quali sono le evidenze esterne della non continuità aziendale?
Uno spunto di grandissimo interesse, per effettuare un test sulla continuità aziendale, ci viene offerto dai principi di revisione internazionale ISA ITALIA 570, in cui vengono evidenziati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale.
A livello concettuale, questi indicatori considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale.
Nel documento ISA ITALIA 570, viene chiarito che questo elenco di indicatori non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa.
Indicatori finanziari
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
Indicatori gestionali
- intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione ;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.
Altri indicatori
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.
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