L’art. 4 del DL 50/2017 convertito prevede una specifica disciplina fiscale per le “locazioni brevi”, definite come i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori del regime di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Le nuove disposizioni si applicano anche:
- ai contratti di sublocazione e
- ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi,
se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
Ambito oggettivo
Affinché la nuova disciplina possa trovare applicazione, è necessario che si tratti di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario):
- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione).
Viene precisato che nel campo di applicazione della norma rientrano anche le locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Ambito soggettivo
La norma richiede che si tratti di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario) stipulati:
- da persone fisiche;
- al di fuori del regime di impresa.
Viene precisato che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì anche i contratti di locazione stipulati tramite soggetti che:
- esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Quest’ultima indicazione è stata inserita in sede di conversione del DL 50/2017 ed ha lo scopo di fugare i dubbi (sorti sulla base della prima formulazione della norma) sul coinvolgimento, tra i soggetti obbligati, di coloro che, pur non qualificandosi effettivamente come intermediari immobiliari, svolgono, però, tramite la fornitura di “servizi web”, un’attività che facilita l’incontro tra domanda e offerta di locazione, come, ad esempio, la nota piattaforma Airbnb.
Servizi accessori
La precisazione relativa alle locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia del locali è destinata ad incidere sull’ambito soggettivo della disposizione più che sull’ambito oggettivo. Infatti, la presenza di servizi accessori alla locazione, in linea di principio, è un elemento che va considerato al fine di includere la locazione nell’ambito del reddito di impresa. La norma intende, quindi, precisare che la mera presenza di servizi accessori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la locazione nell’ambito del reddito di impresa. Resta fermo, tuttavia, che, ove il locatore agisca in modo professionale, per il numero delle locazioni poste in essere o per le modalità con cui esse vengono fornite, si rientra nel reddito di impresa e non può trovare applicazione la nuova disciplina.
Al fine di agevolare l’individuazione delle locazioni realizzate in regime di impresa, escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina, è stata prevista l’emanazione di un regolamento che definisca i criteri in base ai quali la locazione breve possa presumersi svolta in forma imprenditoriale:
- in coerenza con l’art. 2082 c.c. e la disciplina dei redditi di impresa del TUIR;
- avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni in un anno solare.
Cedolare secca
A decorrere dall’1.6.2017, possono applicarsi le norme sulla cedolare secca, di cui all’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, ai:
- redditi derivanti da contratti di locazione breve (come sopra definiti) stipulati a partire dall’1.6.2017;
- corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”;
- corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”.
La prima parte della norma non ha tuttavia carattere innovativo; infatti, come espressamente sancito dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, la “cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”, e quindi, per i contratti aventi durata non superiore a 30 giorni nell’anno.
Invece, configura una novità l’applicabilità della cedolare secca ai redditi derivanti dal contratto di sublocazione. Tali contratti, infatti, generano redditi diversi, esclusi, quindi, dalla cedolare secca (atteso che essa trova applicazione solo ai redditi fondiari). Con l’intervento del DL 50/2017, anche tali contratti ed i redditi da essi derivanti possono accedere all’imposizione sostitutiva.
Obblighi a carico dell’intermediario
La nuova norma prevede specifici obblighi in capo ai soggetti che:
- esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Obblighi di comunicazione a carico dell’intermediario
In primo luogo, i soggetti sopra individuati devono trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, i dati relativi ai:
- contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite;
- contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite;
- contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:
- da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471);
- oppure da 125,00 a 1.000,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Obbligo di ritenuta
Viene disposto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare:
- qualora incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, oppure intervengano nel pagamento dei suddetti canoni o corrispettivi;
- operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, la ritenuta deve essere operata al momento del pagamento al beneficiario (e non più al momento dell’accredito). Ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura quindi l’obbligo di ritenuta.
Nel caso in cui:
- sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di imposta sostitutiva;
- non sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute.
Soggetti non residenti
Se i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono soggetti non residenti:
- in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
- riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi in esame, in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.
Imposta di soggiorno
I soggetti che incassano i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, o che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili:
- del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Provvedimento attuativo
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite le disposizioni attuative dei nuovi obblighi di comunicazione e di ritenuta.