Sospensione del versamento delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali nel decreto liquidità

Con il Decreto Liquidità e precisamente con il DL n. 23 dell’8 aprile 2020, sono state individuate diverse misure di sostegno per l’emergenza coronavirus.

A determinate condizioni ed in base alla casistica del soggetto, è stata prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 (e quindi relativi ai periodi di marzo e aprile) relativi:

  • A tutte le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i sostituti d’imposta sono tenuti ad operare;
  • All’’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • A tutti i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Nel decreto vengono individuati i seguenti contribuenti:

  1. Soggetti che hanno la sede in determinate provincie
  2. Soggetti che svolgono determinate attività
  3. Tutti gli altri soggetti suddividendoli in base ai ricavi dell’anno precedente.

Scarica la nostra guida con tutte le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti.

 

Sospensione degli adempimenti tributari per l’emergenza coronavirus nel decreto Cura Italia. Nuovi termini per alcune dichiarazioni.

Nel Decreto Cura Italia (DL 18/2020) emanato dal Governo all’art. 62 comma 1 e comma 6 è stata prevista una interessante sospensione degli adempimenti tributari e diversa dai versamenti disciplinata con altre indicazioni normative.

E’ stata prevista la sospensione degli adempimenti tributari per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno come scadenza naturale e prevista da precedenti disposizioni il periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020.

Come detto la sospensione degli adempimenti tributari in argomento non riguarda i versamenti delle ritenute, dell’iva e dei contributi previdenziali poichè tali versamenti risultano già in tutto o in parte sospesi per effetto di altre e diverse indicazioni normative.

Gli adempimenti tributari sospesi per effetto dell’emergenza coronavirus, potranno essere effettuati entro la data del 30/06/2020 senza l’applicazione di sanzioni.

Tra gli adempimenti tributari sospesi vi rientrano diverse dichiarazioni o comunicazioni fiscali che avevano come naturale scadenza il periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020. Vi rientrano le dichiarazioni Intrastat relative agli acquisti e cessioni comunitarie, la dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, l’esterometro relativo al primo trimestre 2020, la liquidazione periodica iva per il primo trimestre 2020 etc etc.

Di seguito si illustra un prospetto che agevola l’individuazione della sospensione degli adempimenti tributari resa possibile dalle disposizioni del decreto in commento:

Adempimento tributario Scadenza originaria Nuova scadenza
Corrispettivi telematici di febbraio 2020 31/03/2020 30/06/2020
Intrastat del mese di febbraio 2020 25/04/2020
Intrastat del mese di marzo o relativo al I trimestre 2020 27/04/2020
Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 30/04/2020
Corrispettivi telematici di marzo 2020 30/04/2020
Modello TR rimborso o compensazione iva primo trimestre 2020 30/04/2020
Esterometro primo trimestre 2020 30/04/2020
Comunicazione beni venduti su piattaforme digitali primo trimestre 2020 30/04/2020
Intrastat del mese di aprile 2020 25/05/2020
Comunicazione LIPE liquidazione periodica iva primo trimestre 2020 31/05/2020
Corrispettivi telematici di aprile 2020 31/05/2020

Sanatoria delle irregolarità formali: con 200 euro per anno, non possono essere più contestate molte violazioni formali

Una interessante novità, prevista dal decreto fiscale 2018 (articolo 9, Dl 119/2018) prevede la Sanatoria delle irregolarità formali, e proprio recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15/03/2019, ha approvato le necessarie disposizioni esecutive, specificando le tipologie di violazioni regolarizzabili e gli adempimenti da effettuare per il perfezionamento della procedura.

Nel citato provvedimento, è previsto, che il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Quali sono le irregolarità formali che possono essere sanate?

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute
alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, le violazioni meramente formali non sono punibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997.

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

  • le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi;
  • le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018);
  • le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;
  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie);

Come sanare le irregolarità formali?

Per il buon esito della sanatoria delle irregolarità formali, è necessario:

  • rimuovere le irregolarità o le omissioni;
  • versare, con il modello F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse).

Come pagare il Modello F24 relativo alla sanatoria delle irregolarità formali?

l versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Guarda qui come compilare il modello F24

Il codice tributo che è stato istituito per consentire il pagamento delle somme e regolarizzare la propria posizione, è “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”).

Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta – nel formato “AAAA” – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.

In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).

 

Scheda carburante addio. Dal 1 luglio 2018 pagamenti tracciati e fattura elettronica per i carburanti

La scheda carburanti dal 1 luglio 2018 è stata abolita per l’acquisto dei carburanti da parte delle imprese e dei professionisti che vogliono dedurre il costo e detrarre l’Iva. E’ una delle misure prese con la legge di bilancio 2018, che al fine di contrastare gli abusi delle “schede carburanti gonfiate“, modificherà dal prossimo 1 Luglio 2018 le modalità di acquisto e di pagamento dei carburanti, introducendo le seguenti importanti novità:

  • La scheda carburanti è stata abolita
  • Il distributore di carburanti dovrà emettere una fattura elettronica
  • Il pagamento del carburante dovrà avvenire esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili

Fino ad oggi i contribuenti (imprese o professionisti), per l’acquisto di carburanti hanno sempre compilato la scheda carburanti per poter beneficiare della deduzione del costo del carburante e per poter detrarre l’Iva, ma a partire dal 1 luglio 2018, per poter continuare ad avere i benefici fiscali della deduzione del costo e della detrazione dell’iva le spese di acquisto del carburante dovranno essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili e documentate a mezzo di fattura elettronica. In pratica la legge stabilisce che se vuoi dedurre il costo e detrarre l’iva queste sono le nuove regole da seguire.

Strumenti di pagamento tracciabili per acquisto carburanti

Dal 1 luglio 2018 per poter beneficiare della deducibilità dei costi e per la detraibilità dell’Iva il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
  • addebiti diretti;
  • bonifici bancari o postali;
  • bollettini postali;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l’addebito in conto corrente.

Come ricevere la fattura elettronica per acquisto del carburante?

Le imprese e i professionisti dal 1 luglio 2018 per ricevere le fatture elettroniche per acquisto del carburante potranno scegliere tra due strade alternative tra di loro:

  • comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al gestore dell’impianto di distribuzione del carburante;
  • comunicare al gestore dell’impianto di distribuzione del carburante il “codice destinatario” (ovviamente per poter ottenere tale codice si dovrà preventivamente procedere ad una procedura di identificazione abbastanza complessa).

Poichè risulta estremamente più semplice per chi acquista il carburante fornire al gestore dell’impianto di distribuzione del carburante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), si raccomanda di verificare le condizioni di accesso, utilizzo e validità della propria PEC.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche termini per la presentazione

A partire dall’anno 2017 tutti i soggetti passivi Iva, hanno l’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA, sia mensili che trimestrali.

In pratica tutti i soggetti passivi iva ogni mese o trimestre, dopo aver effettuato il calcolo dell’iva periodica dovuta o a credito, sono obbligati a trasmettere le risultanze all’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA, ossia:

  • gli esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni.

A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:

  • le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
  • gli imprenditori individuali residenti in Italia;
  • gli artisti e professionisti residenti in Italia;
  • le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
  • i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
  • i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA:

  • non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (esempio contribuenti forfettari),
  • ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,

purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per disposizione di legge).

Liquidazione IVA Scadenza
I trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi gennaio, febbraio marzo per i mensili. 31/05/2018
II trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi aprile, maggio, giugno per i mensili. 01/10/2018

(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)

III trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi luglio, agosto, settembre per i mensili. 30/11/2018
IV trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi ottobre, novembre, dicembre per i mensili. 28/02/2019

Locazioni brevi, nuove regole fiscali. Per i contratti di durata non superiore a 30 giorni novità fiscali

L’art. 4 del DL 50/2017 convertito prevede una specifica disciplina fiscale per le “locazioni brevi”, definite come i contratti di locazione di immobili ad uso abita­ti­vo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la pre­stazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali, stipulati da per­sone fisiche, al di fuori del regime di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gesti­­scono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispon­gono di unità immobiliari da locare.

Le nuove disposizioni si applicano anche:

  • ai contratti di sublocazione e
  • ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario a­ven­ti ad oggetto il go­dimento dell’immobile da parte di terzi,

se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata mas­sima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

Ambito oggettivo

Affinché la nuova disciplina possa trovare applicazione, è necessario che si tratti di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario):

  • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
  • di durata non superiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l’obbligo di re­gi­stra­zione).

Viene precisato che nel campo di applicazione della norma rientrano anche le locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di bian­cheria e di pulizia dei locali.

Ambito soggettivo

La norma richiede che si tratti di contratti di locazione (sublocazione o locazione del comodatario) stipulati:

  • da persone fisiche;
  • al di fuori del regime di impresa.

Viene precisato che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” dal proprietario, bensì an­che i contratti di locazione stipulati tramite soggetti che:

  • esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un im­mobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Quest’ultima indicazione è stata inserita in sede di conversione del DL 50/2017 ed ha lo scopo di fugare i dubbi (sorti sulla base della prima formulazione della norma) sul coinvolgimento, tra i soggetti obbligati, di coloro che, pur non quali­fi­can­dosi effettivamente come intermediari immobiliari, svol­gono, però, tramite la fornitura di “servizi web”, un’attività che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lo­cazione, come, ad esempio, la nota piattaforma Airbnb.

Servizi accessori

La precisazione relativa alle locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia del locali è destinata ad incidere sul­­l’ambito soggettivo della disposizione più che sull’ambito oggettivo. Infatti, la pre­senza di servizi accessori alla locazione, in linea di principio, è un elemento che va considerato al fine di includere la locazione nell’ambito del reddito di im­­pre­­sa. La norma intende, quindi, precisare che la mera presenza di servizi ac­ces­­sori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, suf­fi­cien­te ad attrarre la locazione nell’ambito del reddito di impresa. Resta fermo, tut­ta­via, che, ove il locatore agisca in modo professionale, per il numero delle lo­ca­zio­ni poste in essere o per le modalità con cui esse vengono fornite, si rien­tra nel reddito di impresa e non può trovare applicazione la nuova disciplina.

Al fine di agevolare l’individuazione delle locazioni realizzate in regime di im­pre­sa, escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina, è stata previ­sta l’ema­­nazione di un regolamento che definisca i criteri in base ai quali la loca­zio­ne breve possa presumersi svolta in forma imprenditoriale:

  • in coerenza con l’art. 2082 c.c. e la disciplina dei redditi di impresa del TUIR;
  • avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla du­ra­ta delle locazioni in un anno solare.

Cedolare secca

A decorrere dall’1.6.2017, possono applicarsi le norme sulla cedolare secca, di cui all’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, ai:

  • redditi derivanti da contratti di locazione breve (come sopra definiti) sti­pu­lati a partire dall’1.6.2017;
  • corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione, stipulati alle condi­zio­ni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”;
  • corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi dal comodatario aventi ad og­getto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”.

La prima parte della norma non ha tuttavia carattere innovativo; infatti, come espressamente sancito dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, la “cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’ob­bli­go di registrazione”, e quindi, per i contratti aventi durata non superiore a 30 gior­­ni nell’anno.

Invece, configura una novità l’applicabilità della cedolare secca ai redditi deri­vanti dal contratto di sublocazione. Tali contratti, infatti, generano redditi diversi, e­sclusi, quindi, dalla cedolare secca (atteso che essa trova applicazione solo ai red­­diti fondiari). Con l’intervento del DL 50/2017, anche tali contratti ed i redditi da essi derivanti possono accedere all’imposizione sostitutiva.

Obblighi a carico dell’intermediario

La nuova norma prevede specifici obblighi in capo ai soggetti che:

  • esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Obblighi di comunicazione a carico dell’intermediario

In primo luogo, i soggetti sopra individuati devono trasmettere, entro il 30 giu­gno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, i dati relativi ai:

  • contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite;
  • contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite;
  • contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento del­l’immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni bre­vi, stipulati per il loro tramite.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:

  • da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471);
  • oppure da 125,00 a 1.000,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene ef­fet­tuata la trasmissione corretta dei dati.

Obbligo di ritenuta

Viene disposto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di uni­tà immobiliari da locare:

  • qualora incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i cor­ri­spettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il go­­dimento dell’immobile da parte di terzi, oppure intervengano nel pa­ga­men­to dei suddetti canoni o corrispettivi;
  • operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’am­mon­ta­re dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e prov­vedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, la ritenuta deve es­se­re operata al momento del pagamento al beneficiario (e non più al momento dell’accredito). Ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si confi­gura quindi l’obbligo di ritenuta.

Nel caso in cui:

  • sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di imposta sostitutiva;
  • non sia stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si in­ten­de operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute.

Soggetti non residenti

Se i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono por­­­tali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con per­­sone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono soggetti non re­si­denti:

  • in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora inter­vengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
  • riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli ob­bl­i­ghi in esame, in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rap­pre­sen­tante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

Imposta di soggiorno

I soggetti che incassano i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispet­tivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, o che intervengono nel pa­ga­mento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili:

  • del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;
  • degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comu­­nale.

Provvedimento attuativo

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere sta­bilite le disposizioni attuative dei nuovi obblighi di comunicazione e di rite­nu­ta.