Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche termini per la presentazione

A partire dall’anno 2017 tutti i soggetti passivi Iva, hanno l’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA, sia mensili che trimestrali.

In pratica tutti i soggetti passivi iva ogni mese o trimestre, dopo aver effettuato il calcolo dell’iva periodica dovuta o a credito, sono obbligati a trasmettere le risultanze all’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA, ossia:

  • gli esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni.

A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:

  • le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
  • gli imprenditori individuali residenti in Italia;
  • gli artisti e professionisti residenti in Italia;
  • le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
  • i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
  • i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA:

  • non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (esempio contribuenti forfettari),
  • ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,

purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per disposizione di legge).

Liquidazione IVA Scadenza
I trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi gennaio, febbraio marzo per i mensili. 31/05/2018
II trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi aprile, maggio, giugno per i mensili. 01/10/2018

(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)

III trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi luglio, agosto, settembre per i mensili. 30/11/2018
IV trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi ottobre, novembre, dicembre per i mensili. 28/02/2019

Comunicazione ai fornitori da inviare per la raccolta delle fatture di acquisto e per esercitare la detrazione secondo le nuove regole

Per effetto delle recenti disposizioni in materia, intervenute nell’anno 2017, ed in particolare sulle nuove regole relative all’esercizio della detrazione sulle fatture di acquisto, oggetto di approfondimento in un precedente articolo, al fine di meglio organizzare la raccolta della documentazione contabile, anche e soprattutto in virtù delle nuove comunicazioni obbligatorie intervenute nell’anno 2017 (comunicazione delle liquidazioni periodiche e comunicazione dei dati relativi alle fatture), si suggerisce agli operatori amministrativi di trasmettere ai propri fornitori una comunicazione di sollecito, il cui contenuto potrebbe essere il seguente:


Oggetto : esercizio della detrazione della fatture di acquisto – richiesta di inoltro fatture d’acquisto;

Egregio Fornitore,
l’art. 2 Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.86 ha modificato gli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972 relativi rispettivamente al termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e al termine per la registrazione delle fatture di acquisto.
Alla luce di ciò si richiede la Vs. collaborazione affinchè le fatture da Voi emesse nei ns. confronti, con data dicembre 2017 e non, ci vengano recapitate entro e non oltre il giorno 12/01/2018, tutto ciò perchè si possa procedere ad esercitare il diritto alla detrazione entro i termini previsti dalla legge.
Pertanto, l’invio dei documenti da Voi emessi oltre il termine suddetto, potrà determinare il mancato riconoscimento dello stesso importo al Fornitore.
Al fine di velocizzare la ricezione, Vi preghiamo di inviare le fatture al seguente
indirizzo e-mail indicato :
xxxxx@xxxxxxxx.it
Certi della Vs. gentile collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Split payment: Nuova estensione dell’ambito di applicazione alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dall’1.7.2017

L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti):

  • sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
  • sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.

Funzionamento dello split payment

Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”), ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

Decorrenza

Le disposizioni di cui all’art. 1 del DL 50/2017, che hanno esteso l’ambito di applicazione dello split payment, nonché le disposizioni attuative di cui al DM 27.6.2017, si applicano alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dall’1.7.2017.

Le modifiche apportate dal DM 13.7.2017 agli artt. 5-bis e 5-ter del DM 23.1.2015, invece, si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a partire dal 25.7.2017 (giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Ambito oggettivo

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, come modificato dall’art. 1 del DL 50/2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società indicate nel medesimo art. 17-ter, co. 1 e 1-bis.

Continuano ad essere escluse dall’ambito applicativo dello split payment, fra le altre, le operazioni:

  • non soggette ad IVA, non imponibili o esenti;
  • soggette a reverse charge (trattandosi di operazioni per le quali il cessionario o committente è debitore d’imposta);
  • soggette a regimi speciali di determinazione dell’IVA (es. regime monofase dell’editoria ex 74 del DPR 633/72, regime del margine ex artt. 36 ss. del DL 41/95, regime speciale dei produttori agricoli ex art. 34 del DPR 633/72, ecc.);
  • non documentate da fattura.

Ambito soggettivo

In base alle nuove disposizioni, la disciplina dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio numero di soggetti.

Infatti, ai sensi dell’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, sono soggette allo split payment per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute:

  • le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 (sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale, sia che agiscano nell’ambito dell’attività commerciale);
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto” o “di fatto” ex 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto”, direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni);
  • le società controllate mediante controllo “di diritto”, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società con­trollate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter co. 5 del DM 23.1.2015, inserito dal DM 27.6.2017).

Momento di esigibilità dell’imposta

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 23.1.2015, come sostituito dal DM 27.6.2017, per le fatture relative ad operazioni soggette a split payment, emesse a partire dall’1.7.2017, il momento di esigibilità dell’imposta:

  • coincide con il momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o commit­tente;
  • può essere anticipato, in via opzionale, dal soggetto acquirente:

–  al momento di ricezione della fattura;

–  ovvero al momento di registrazione della medesima.

Modalità di emissione della fattura

Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:

  • in formato elettronico se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione (in quanto, come sopra evidenziato, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter 1 del DPR 633/72 coincidono con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
  • alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, se il soggetto acquirente è una società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72.

La fattura deve riportare, fra gli altri dati:

  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicabile;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72 (in caso di emissione della fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S”).

 

Nuove regole per la registrazione delle fatture di acquisto e per la detrazione dell’Iva

Viene ridotto notevolmente il termine per:

  • l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
  • la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’im­porta­zione.

Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

  • sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
  • può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale rela­tiva all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollet­te doganali sull’apposito registro deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Decorrenza

Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta.