Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche termini per la presentazione
A partire dall’anno 2017 tutti i soggetti passivi Iva, hanno l’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA, sia mensili che trimestrali.
In pratica tutti i soggetti passivi iva ogni mese o trimestre, dopo aver effettuato il calcolo dell’iva periodica dovuta o a credito, sono obbligati a trasmettere le risultanze all’Agenzia delle Entrate.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA, ossia:
- gli esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni.
A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:
- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (esempio contribuenti forfettari),
- ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,
purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Termini di presentazione
Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.
La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per disposizione di legge).
Liquidazione IVA | Scadenza |
I trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi gennaio, febbraio marzo per i mensili. | 31/05/2018 |
II trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi aprile, maggio, giugno per i mensili. | 01/10/2018
(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) |
III trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi luglio, agosto, settembre per i mensili. | 30/11/2018 |
IV trimestre 2018 per i trimestrali, o i mesi ottobre, novembre, dicembre per i mensili. | 28/02/2019 |