Ammortamenti per l’anno 2020 sospesi dal conto economico ma con deducibilità fiscale
Con il DL 104/2020 all’art. 60, si prevede che i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali”, possono non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Questa interessante misura, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nel dettaglio vediamo le novità relative alla sospensione degli ammortamenti per il 2020.
La sospensione degli ammortamenti per il 2020
Gli obblighi relativi alla sospensione degli ammortamenti per il 2020
Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale fino al 100%) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili.
Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili.
Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.
Nella nota integrativa dovranno essere fornite le indicazioni sull’attivazione della deroga e delle relative motivazioni, oltre che la quantificazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali o immateriali non contabilizzati, nonché all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.
Deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi per il 2020
I soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti per il 2020, pur non imputando gli stessi al conto economico, possono comunque dedurre la quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi alle consuete condizioni previste dal TUIR.
Analoga previsione opera ai fini IRAP.
In pratica in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterà anche lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020, che andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d’imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.