Notifica degli atti tributari ai contribuenti a mezzo PEC con decorrenza dal 01/07/2017

L’art. 60 del DPR 600/73, concernente la notifica degli atti tributari ai contribuenti, è stato modifi­cato dall’art. 7-quater co. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225).

In particolare, è stato inserito il nuovo co. 7 che consente la notifica degli atti tributari ai contribuenti diret­tamente nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori co­mu­ni­ca­zioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento la disciplina della notifica degli atti a mezzo PEC è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

  • Art. 60 co. 7 del Dpr 600/73
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 44027 del 3/3/2017
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. n. 120768 del 28/06/2017

Decorrenza delle nuove norme sulla notifica degli atti tributari ai contribuenti

Ai sensi dell’art. 7-quater co. 7 del DL 193/2016, le modifiche non hanno trovato immediata ap­pli­ca­zione: la decorrenza della nuova disciplina è stata prevista con riferimento alle notificazioni degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dall’01/07/2017.

Per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30.6.2017, si applica la disciplina vigente prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016, di conversione del DL 193/2016).

Notificazione a mezzo PEC di altri atti (cartelle di pagamento e atti catastali)

Si ricorda che l’art. 26 co. 2 del DPR 602/73, così come modificato prima dall’art. 14 co. 1 del DLgs. 24.9.2015 n. 159 e, da ultimo, dall’art. 7-quater co. 9 del DL 193/2016, ha previsto la pos­si­bi­lità di notificare a mezzo PEC la cartella di pagamento all’indirizzo del destinatario:

  • da un lato, risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
  • dall’altro, dichiarato all’atto della richiesta, per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di PEC.

La norma, a sua volta, rinvia all’art. 60 del DPR 600/73.

Secondo quanto, poi, precisato dall’art. 7-quater co. 10 del DL 193/2016, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione, ove eseguite nel periodo dall’1.6.2016 al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016, di conversione del DL 193/2016) con modalità diverse dalla PEC, sono rinnovate mediante invio all’indirizzo di PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 600/73 si applicano anche con riferimento alle notificazioni degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge de­vo­no essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento. L’art. 7-quater co. 11 e 12 del DL 193/2016 ha, infatti, riconosciuto – a decorrere dall’1.7.2017 (co. 13) – la possibilità per tale notificazione di essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste, anche a mezzo di PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

La notificazione, qualora rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, può essere effettuata all’indirizzo risultante dall’“Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (art. 6-ter del DLgs. 7.3.2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale, CAD).

Utilizzo della PEC per la notifica degli atti tributari ai contribuenti

Secondo quanto previsto dall’art. 60 co. 7 primo periodo del DPR 600/73, la notificazione “può es­sere effettuata direttamente dal competente ufficio” a mezzo PEC, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al DPR 11.2.2005 n. 68 (relativo, in generale, alle caratteristiche e alle mo­da­lità per l’erogazione e la fruizione dei servizi di trasmissione di documenti informatici mediante la PEC).

In considerazione del tenore letterale della disposizione, si tratta di una facoltà per l’Ufficio che, dun­que, potrà continuare ad utilizzare anche le altre specifiche modalità di notifica previste per la notificazione degli atti tributari dall’art. 60 del DPR 600/73.

La disposizione viene prevista in deroga all’art. 149-bis c.p.c. (relativo alle notificazioni a mezzo PEC nel procedimento civile) e alle modalità di notificazione stabilite dalle singole leggi d’imposta non compatibili con la suddetta normativa.

Modalità di notificazione a mezzo PEC e soggetti desti­na­tari

La disciplina sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti è contenuta nell’art. 60 co. 7 del DPR 600/73, con una distinzione rispetto ai destinatari degli stessi.

Più precisamente, le notificazioni a mezzo PEC possono riguardare le seguenti categorie di soggetti interessati:

  • soggetti obbligati ad avere una PEC (primo periodo);
  • soggetti non obbligati ad avere una PEC, che ne facciano però richiesta (sesto periodo).

Soggetti obbligati ad avere una PEC

L’art. 60 co. 7 primo periodo del DPR 600/73 prevede la possibilità di utilizzare la notificazione degli avvisi e degli altri atti a mezzo PEC nei confronti di:

  • imprese individuali e costituite in forma societaria;
  • professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

Le notificazioni devono avvenire all’indirizzo del destinatario risultante dall’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC), la cui consultazione ed estrazione è consentita all’ufficio, anche in forma massiva (art. 60 co. 7 secondo periodo del DPR 600/73).

Casella PEC satura o indirizzo non valido o inattivo

L’art. 60 co. 7 terzo e quarto periodo del DPR 600/73 prevede le ipotesi particolari in cui la casella di PEC del destinatario dovesse essere satura o l’indirizzo di PEC risulti non valido o inattivo.

Più precisamente, qualora:

  • la casella di PEC risulti satura, l’ufficio deve procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;
  • la casella di PEC sia ancora satura dopo il secondo tentativo o l’indirizzo di PEC non risulti valido o attivo (già al primo tentativo), l’ufficio deve provvedere:

–       alla notificazione mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società “InfoCamere Scpa” e alla pubblicazione, entro il secondo giorno suc­cessivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni;

–       alla comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con lettera racco­mandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Effetti della notificazione degli atti tributari ai contribuenti

L’art. 60 co. 7 quinto periodo del DPR 600/73 disciplina gli effetti della notificazione avvenuta a mezzo PEC ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

Nel dettaglio, la notificazione si intende perfezionata:

  • per il notificante (cioè l’Ufficio che ha proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento o di altri atti con la PEC), nel momento della trasmissione, da parte del suo gestore della casella di PEC, della ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale di certificazione dell’avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta inviata all’ufficio dal gestore della casella di PEC del destinatario.

Nei casi di deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società “Infoca­mere Scpa”, la notificazione si intende perfezionata, per il destinatario, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito Internet.

Ciò vuol dire che, a tali fini, risultano irrilevanti la mancata lettura del messaggio da parte del destina­tario, come anche cancellazioni sia pur accidentali dello stesso.

Monitoraggio costante dalla propria casella di PEC

Pertanto, è onere dello stesso soggetto destinatario, dotato di una casella di PEC, di prestare attenzione alla frequenza del controllo della casella di PEC, la quale deve quindi essere oggetto di un costante monitoraggio.