Contributo a fondo perduto: le cose da sapere per predisporre l’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate

Con il decreto “Rilancio” è stata prevista una interessantissima iniziativa che consiste nel ricevere da parte dello Stato un contributo a fondo perduto e cioè di una somma di denaro senza alcun obbligo di restituzione.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile:

Viene previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita iva siano essi imprese o lavoratori autonomi (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali etc che abbiano avuto nell’anno 2019 un fatturato non superiore ad euro 5.000.000) che hanno avuto una diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Esempio di calcolo se il contributo a fondo perduto è dovuto:

Fatturato di aprile 2019 Calcolo dei 2/3 del fatturato di aprile 2019 Fatturato di aprile 2020 Spettanza del contributo a fondo perduto
60.000 40.000 30.000 SI a percentuale
25.000 16.667 18.000 SI in misura fissa
10.000 6.667 5.000 SI a percentuale
10.000 6.667 8.000 SI in misura fissa

Sono esclusi dall’erogazione del contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:

  • i soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione del bonus delle 600 euro);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione del bonus delle 600 euro);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine dotati di cassa di previdenza autonoma.

Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 e il fatturato del mese di aprile 2020, una percentuale variabile in funzione del fatturato conseguito nell’anno 2019 come segue:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio di calcolo del contributo a fondo perduto:

Contribuente Fatturato di aprile 2019 Fatturato di aprile 2020 Contributo spettante
Società di capitali con un volume di ricavi complessivi nell’anno 2019 di 350.000 euro. 60.000 30.000 6.000
Società di capitali con un volume di ricavi complessivi nell’anno 2019 compresi tra 400.000 e 1.000.000 euro. 200.000 120.000 12.000

I contribuenti le cui condizioni di accesso al contributo a fondo perduto sono verificate, possono presentare apposita istanza esclusivamente telematica attraverso una specifica procedura web messa a disposizione nella propria area web dell’Agenzia delle Entrate nella consueta sezione “Fatture e Corrispettivi”.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Si ricorda che trattandosi di erogazioni a fondo perduto sono state predisposte, attraverso specifiche attività automatizzate e di ispezioni presso i contribuenti, appositi protocolli di controllo che coinvolgono sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di finanza.

Infatti, nel caso in cui le informazioni fornite nell’istanza siano false o veritiere, oltre alle sanzioni amministrative si applica la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e nel caso in cui il contributo a fondo perduto sia stato erogato si applica la confisca prevista all’articolo 322-ter del Codice penale.