Chiarimenti dicitura in fattura per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali

In relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, sono emerse alcune questioni concernenti la corretta interpretazione della disposizione in materia di adempimenti documentali (previsti dal comma 195 della legge di bilancio 2020).

Tale disposizione, si ricorda, richiede che …le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.

Il problema che ci si pone è se la mancata apposizione di tale espresso riferimento nella fattura di acquisto dei beni possa determinare in sede di controllo il disconoscimento del beneficio.

Al riguardo, si segnala che la questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, è stato anzitutto precisato che “la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.

Le indicazioni che la fattura di acquisto deve contenere, in base alla diversa tipologia di beni, sono le seguenti:

Tipologia di investimento Indicazioni in fattura
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), (credito d’imposta del 40% o del 20%) Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160
Beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), (credito d’imposta del 15%) Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160
Altri beni strumentali materiali , diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A. (credito d’imposta del 6%) Beni di cui all’articolo 1, comma 188, Legge 27/12/2019 n. 160

Indicazioni in fattura per il credito d’imposta relativo gli investimenti in beni strumentali

Con la Legge di Bilancio 2020 (Commi da 185 a 197) sono stati previsti degli interessanti incentivi fiscali per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2020.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

Al fine di poter beneficiare di questa nuova agevolazione, è importante che la fattura di acquisto contenga determinate indicazioni.

Le indicazioni che la fattura di acquisto deve contenere, in base alla diversa tipologia di beni, sono le seguenti:

Tipologia di investimento Indicazioni in fattura
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), (credito d’imposta del 40% o del 20%) Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160
Beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), (credito d’imposta del 15%) Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160
Altri beni strumentali materiali , diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A. (credito d’imposta del 6%) Beni di cui all’articolo 1, comma 188, Legge 27/12/2019 n. 160

Credito d’imposta per gli investimenti in sostituzione dal 2020 del super ammortamento e dell’iper ammortamento

Con la Legge di Bilancio 2020 (Commi da 185 a 197) a decorrere dal 1° gennaio 2020 il super ammortamento e l’iper ammortamento è stato sostituito un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Il credito d’imposta è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Quali sono i vantaggi del credito d’imposta sugli investimenti?

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i benefici delle nuove disposizioni sono riepilogati nella seguente tabella:

Tipologia di investimenti  Misura del credito d’imposta
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232ex Iper ammortamento)

Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – ex Iper ammortamento)

Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.

Beni di cui all’articolo 1, comma 188, Legge 27/12/2019 n. 160

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  •  6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore;
  • i beni per i quali è prevista una aliquota di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni
  • Le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

A chi spetta il credito d’imposta?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Cosa deve contenere la fatture di acquisto?

Al fine di poter beneficiare di questa nuova agevolazione, è importante che la fattura di acquisto contenga determinate indicazioni.

Le indicazioni che la fattura di acquisto deve contenere, in base alla diversa tipologia di beni, sono le seguenti:

Tipologia di investimento Indicazioni in fattura
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), (credito d’imposta del 40% o del 20%) Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160
Beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232)(credito d’imposta del 15%) Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160

Predisposizione di perizia tecnica o di dichiarazione

Come previsto all’art. 1, comma 195, della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 (beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ) e 190 (beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in cui lo stesso, oltre ad effettuare l’individuazione dei singoli, attesti e dichiari che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Credito d’imposta e utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.