Con la Legge di Bilancio 2020 (Commi da 185 a 197) a decorrere dal 1° gennaio 2020 il super ammortamento e l’iper ammortamento è stato sostituito un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il credito d’imposta è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Quali sono i vantaggi del credito d’imposta sugli investimenti?
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i benefici delle nuove disposizioni sono riepilogati nella seguente tabella:
Tipologia di investimenti |
Misura del credito d’imposta |
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
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Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – ex Iper ammortamento)
Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
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Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
Beni di cui all’articolo 1, comma 188, Legge 27/12/2019 n. 160 |
E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore;
- i beni per i quali è prevista una aliquota di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni
- Le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
A chi spetta il credito d’imposta?
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).
Cosa deve contenere la fatture di acquisto?
Al fine di poter beneficiare di questa nuova agevolazione, è importante che la fattura di acquisto contenga determinate indicazioni.
Le indicazioni che la fattura di acquisto deve contenere, in base alla diversa tipologia di beni, sono le seguenti:
Tipologia di investimento |
Indicazioni in fattura |
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), (credito d’imposta del 40% o del 20%) |
Beni di cui all’articolo 1, comma 189, Legge 27/12/2019 n. 160 |
Beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), (credito d’imposta del 15%) |
Beni di cui all’articolo 1, comma 190, Legge 27/12/2019 n. 160 |
Predisposizione di perizia tecnica o di dichiarazione
Come previsto all’art. 1, comma 195, della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 (beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ) e 190 (beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in cui lo stesso, oltre ad effettuare l’individuazione dei singoli, attesti e dichiari che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Credito d’imposta e utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.