Sanatoria indebita compensazione crediti imposta ricerca e sviluppo
Con una importante disposizione di legge, prevista all’art. 5 comma 7 – 12 del DL 21.10.2021 n. 146 è possibile sanare le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013.
Questa sanatoria di riversamento del credito d’imposta, permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta maturato per attività di ricerca e sviluppo, svolte nei periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (periodi d’imposta 2015 – 2019, per i soggetti “solari”), ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, ma che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- è stato applicato l’art 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 72 della L. 145/2018, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per altre imprese;
- sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il contribuente che intende avvalersi di questa procedura di riversamento del credito d’imposta deve presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.9.2022, una domanda predisposta utilizzando l’apposito modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.
L’importo del credito d’imposta per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato:
- in un’unica soluzione oppure, ove ammesso, mediante versamento rateale;
- mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. “F24 ELIDE”);
- utilizzando i codici tributo che sono stati istituiti;
- senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione.