Guida alla fatturazione elettronica con i nuovi codici Tipo Documento e Natura

Dal 1° ottobre 2020 entrano in vigore i nuovi tracciati elettronici da utilizzare per la fatturazione elettronica.

E’ stato stabilito che per agevolare l’introduzione dei nuovi tracciati fino al 31 dicembre 2020 si potranno utilizzare sia i vecchi tracciati che i nuovi.

Trascorso questo periodo di transizione, dal 1° gennaio 2021 per la fatturazione elettronica dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi tracciati ed il sistema non riconoscerà più quelli vecchi.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una interessante guida alla fatturazione elettronica in cui sono individuati alcuni esempi e casistiche relative all’utilizzo dei nuovi tracciati elettronici.

Come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno con la fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica alla fine in molti si stanno chiedendo come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno per non incorrere in sanzioni a seguito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.

Chiariamo subito che le regole non sono cambiate rispetto agli anni precedenti ma con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario riprendere l’argomento per inquadrare l’operatività in una attività quotidiana come quella della registrazione delle fatture di acquisto.

Intanto ricordiamo che i termini di invio delle fatture elettroniche sono diversi.

La fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre nel caso di fattura differita, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Pertanto, è possibile che intercorra un certo tempo tra la “data esposta nella fattura elettronica” e la data di effettiva consegna (ricezione della fattura elettronica nel sistema di interscambio SDI) della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione.

La regola generale sulla detrazione delle fatture di acquisto

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se registrate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.

Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di registrazione.

In pratica ad esempio, devo liquidare l’iva del periodo di settembre, ricevo il 12 ottobre nello SDI una fattura con data 30 settembre, in tal caso potrò tranquillamente registrare questa fattura entro la data del 15 ottobre ma indicare in fase di registrazione che l’importo dell’iva la detraggo nel mese di settembre. Diversamente se questa fattura la ricevo nello SDI dopo la data del 15 ottobre potrò detrarre l’iva nella liquidazione relativa al mese di ottobre (se registrata entro il 31 ottobre).

Attenzione perchè questa regola generale non può essere applicata per le fatture di acquisto relative al mese di dicembre (con data fattura dicembre) ma ricevuti nello SDI nel mese di gennaio e registrate entro il 15 gennaio.

La regola per la detrazione dell’iva a fine anno

La regola generale indicata sopra, per espressa previsione di legge, non può essere applicata alle fatture ricevute alla fine dell’anno, pertanto è necessario porre molta attenzione alle diverse casistiche.

Pertanto per rispondere alla domanda come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno è indispensabile analizzare le fatture ricevute distinguendo tra:

  • fatture ricevute nello SDI e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  • fatture ricevute nello SDI nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
  • fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
  • fatture ricevute nello SDI mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Una situazione che agevola il recupero dell’iva sulle fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre ma non registrate a dicembre è quello di creare un apposito registro degli acquisti sezionale in cui registrare tali documenti la cui detrazione è consentita soltanto facendo confluire la relativa iva nella dichiarazione annuale.

In pratica sarà sufficiente nel sistema gestionale informatico attivare un nuovo registro degli acquisti denominandolo ad esempio “Registro acquisti per recupero iva in dichiarazione annuale”, ed in fase di registrazione delle fatture di acquisto in argomento, fare confluire le stesse su questo registro, in modo tale che la relativa iva in detrazione, potrà essere indicata come iva a credito soltanto nella dichiarazione annuale.

Fatturazione elettronica adesione al servizio consultazione Agenzia Entrate entro il 31 ottobre

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.

In pratica tale funzionalità, consente all’utente, di avere sempre a disposizione nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate i file XML delle fatture elettroniche inviate e ricevute dal contribuente stesso.

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Sotto il profilo procedimentale, si ricorda che l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche soltanto in presenza dell’adesione al servizio di almeno uno tra il cessionario/committente e il cedente/prestatore. In particolare, tali dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Il contribuente che, invece, non abbia aderito al citato servizio può consultare e scaricare il file xml della fattura elettronica soltanto fino all’avvenuto recapito della stessa, in quanto, una volta consegnata la fattura, l’Agenzia conserverà esclusivamente soltanto pochi dati fiscalmente rilevanti relativi alla fattura, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In definitiva, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, sia da parte del cedente che del cessionario, l’Agenzia delle entrate, successivamente all’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche.

Periodo transitorio (1°gennaio 2019 al 31 ottobre 2019)

Si segnala che fino al 31/10/2019 l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento di natura temporanea ha provveduto alla memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, e che successivamente a tale data continuerà a farlo a favore del contribuente esclusivamente su adesione a tale servizio dello stesso.

Rimane ferma la possibilità per tutti contribuenti di aderire al servizio di consultazione e acquisizione anche dopo il 31 ottobre 2019, tuttavia, la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultare i dati completi delle fatture soltanto per quelle transitate tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dalla data di adesione al servizio stesso.

Le fatture memorizzate dall’Agenzia delle entrate durante il periodo transitorio, infatti, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione, saranno cancellate dall’area del sito dell’Agenzia riservata ai contribuenti entro il 31 dicembre 2019.

Fattura differita per i professionisti da inviare entro il 15 del mese successivo

Abbiamo già illustrato in un precedente articolo i termini per l’invio delle fatture elettroniche e chiarito anche il concetto del momento di effettuazione dell’operazione.

Se sei un professionista (Avvocato, Commercialista, Psicologo, Architetto etc) quello che vogliamo spiegarti in questo articolo, è che se per la tua normale attività, per farti pagare trasmetti al cliente una nota proforma (o fattura proforma), puoi trasmettere la fattura elettronica allo SDI, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui hai ricevuto il pagamento.

Stiamo parlando della possibilità di avvalerti della fattura differita per i professionisti, a patto e condizione che preventivamente tu abbia emesso e trasmesso al cliente una nota proforma.

In effetti, tale possibilità è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con una specifica risposta, che potrai consultare nella nostra guida sulla fatturazione elettronica alla domanda numero 14.

Fattura elettronica immediata del professionista

Se sei un professionista che non ha emesso una nota proforma, all’atto dell’incasso del corrispettivo dovrai emettere la consueta fattura immediata (che dovrai trasmettere al sistema SDI entro 10 giorni dalla data in cui hai ricevuto l’incasso).

In tal caso, anche se il professionista (ma la stessa cosa vale anche per le cessioni di beni) decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SDI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione (in questo caso con la data dell’incasso)  e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Riepilogando con un esempio, il professionista che ha incassato il corrispettivo della sua prestazione in data 28/09/2019, la fattura “immediata” che lo documenta potrà essere:

Possibilità di comportamento con la fattura immediata
emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Fattura elettronica differita del professionista

Diversamente, se hai emesso e trasmesso al cliente una nota proforma, potrai emettere la fattura indicando come data quella dell’incasso e trasmettere allo SDI la stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso. Resta inteso che in tal caso nel corpo della fattura dovrà essere indicato il riferimento alla nota proforma emessa).

A tal proposito, mentre per quanto concerne le cessioni di beni, nel file XML sono presenti campi per la valorizzazione dei dati relativi ai documenti di trasporto, non lo stesso può dirsi per le prestazioni di servizi.

In tale caso, le informazioni relative alla nota proforma emessa, potranno tranquillamente  essere contenute nel campo “Causale” o nel campo “Altri dati gestionali” (in maniera analoga alla soluzione che si utilizza per l’indicazione dei dati nella fattura elettronica della dichiarazioni d’intento).

Data della fattura Termine di trasmissione allo SDI
Fattura immediata Devi indicare la data in cui l’operazione si considera effettuata e cioè la data dell’incasso. Devi trasmetterla al sistema SDI entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata.
Fattura differita Devi indicare la data di incasso della nota proforma Devi trasmetterla al sistema SDI entro i 15 giorni successivi al mese in cui è avvenuto l’incasso.

Volendo esemplificare, qualora per tre incassi ricevuti dallo stesso cliente in data 2, 10 e 28 settembre 2019, avendo preventivamente consegnato allo stesso le relative note proforma, si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Termini di invio delle fatture elettroniche vi spieghiamo le nuove regole per la fatturazione

Prima di spiegarti quali sono i termini di invio delle fatture elettroniche dobbiamo ricordarti un importantissimo concetto che riguarda la normativa iva e che non è mai cambiato con l’avvento della fattura elettronica.

Il concetto è quello del momento di effettuazione dell’operazione, e ti ricordiamo che in materia di iva le operazioni possono soltanto essere o una cessione di beni (cioè stai vendendo un prodotto materiale etc) oppure una prestazione di servizi (agenti e rappresentanti, professionisti, settore edile etc). Le regole generali definite dalla legge Iva, stabiliscono, in modo chiaro, che l’operazione si considera effettuata:

  • per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione dell’atto;
  • per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
  • per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo;
  • e, in ogni caso, al momento di anticipato pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura.

Quindi ad esempio se sei un soggetto che vende prodotti, il momento in cui l’operazione di cessione dei beni si considera effettuata, è semplicemente quello in cui consegni o spedisci al cliente il bene (per trasferirne la proprietà). Se invece sei un soggetto che esegue servizi, ad esempio un professionista oppure un soggetto che sta eseguendo un opera edile, il momento in cui l’operazione diventa rilevante per l’Iva è quello in cui si incassa il corrispettivo. In ogni caso sia che vendi ma non consegni sia che esegui una prestazione ma non incassi il corrispettivo, se emetti la fattura, sei tu che anticipi il momento di effettuazione dell’operazione.

Ora ci sono tutti gli ingredienti per conoscere quali sono i termini di invio delle fatture elettroniche senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge iva.

A questo punto, devi sapere che fino al 30/06/2019, la normativa consentiva la trasmissione delle fatture elettroniche (allo SDI) entro il termine previsto per la liquidazione IVA, e questo senza nessuna sanzione, ma dal 01/07/2019, le regole sono cambiate e di seguito vengono riassunte in via esemplificativa:

Dal 01/07/2019 per: Data della fattura Termine di trasmissione allo SDI
Fattura immediata Devi indicare la data in cui l’operazione si considera effettuata Devi trasmetterla al sistema SDI entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata-
Fattura differita Devi indicare la data in cui l’ultima operazione si considera effettuata Devi trasmetterla al sistema SDI entro i 15 giorni successivi al mese in cui l’operazione si considera effettuata.

Inoltre dovrai ricordarti che dal 01/07/2019, nella fattura dovrà figurare anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”, ovviamente se tale data è diversa dalla data di emissione della fattura, poichè è possibile assumere che la data indicata nella sezione/campo “data” (quando compili la fattura elettronica) sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. In pratica questo significa che la data della fattura dovrà sempre essere la data di effettuazione dell’operazione e i termini che abbiamo visto sopra, dei 10 giorni o dei 15 giorni, sono quelli che non dovrai superare per trasmettere la fattura elettronica allo SDI.

Esempio Data della fattura Termine di trasmissione allo SDI
Avvocato che in data 25 luglio incassa il compenso per la propria prestazione di servizi. 25/07/2019 entro il 10/08/2019
Imprenditore che utilizza la fatturazione differita, e che ad esempio ha effettuato le consegne in data 2, 10 e 28 settembre 2019 accompagnate da documento di trasporto. 28/09/2019 entro il 15/10/2019
Impresa o professionista che effettua servizi, che non ha incassato il corrispettivo, ma che in data 25/07/2019 emette la fattura al cliente. 25/07/2019 entro 10/08/2019

Attenzione perchè, dal 01/07/2019, per le violazioni di cui sopra le sanzioni sono pesanti, essendo scaduto il periodo di “moratoria”, e le stesse in caso in di ritardata emissione della fattura saranno da 250 a 2.000 Euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, altrimenti la sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica, ecco come calcolare il tributo ed effettuare il pagamento per gli utilizzatori della fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica, sul fronte dell’obbligatorietà dell’assolvimento dell’imposta di bollo, nulla è cambiato, rimanendo fermo l’obbligo nei consueti casi previsti dalla legge, qualora la fattura non contenga importi assoggettati ad iva, per importi maggiori di euro 77,47, di pagare il bollo di euro 2,00.

Nel caso della fatturazione elettronica, sono cambiate soltanto le modalità di pagamento, che risultano più agevoli e di facile applicazione.

È stato confermato che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”.

Le fatture elettroniche devono riportare la dizione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014”, valorizzando il campo “Dati bollo” nella sezione “dati generali” del file xml, con l’importo dell’imposta.

Il pagamento dell’imposta, relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere effettuato dal contribuente entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto le scadenze saranno:

Periodo Scadenza Codice tributo per F24
I trimestre Entro il 20/04 2521
II trimestre Entro il 20/07 2522
III trimestre Entro il 20/10 2523
IV trimestre Entro il 20/01 2524

Con riferimento all’imposta di bollo sulla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate, nella consueta area del cassetto fiscale del contribuente, ha messo a disposizione un utilissimo servizio per il calcolo ed il versamento di questo tributo.

Di seguito, con dei semplicissimi passaggi,  si forniscono le indicazioni per effettuare il calcolo ed il versamento.

Primo passo

Accedere con le proprie credenziali, nel portale dell’Agenzia delle Entrate, e andare nell’area “Fatture e Corrispettivi” e proseguire con:

Secondo passo

Selezionare la voce “Pagamento imposta di bollo” come nell’ esempio di seguito riportato:

Terzo passo

Dopo aver selezionato nel menù a sinistra il periodo di riferimento (esempio I trimestre etc), e se avete valorizzato in fase di compilazione della fattura elettronica il il campo “Dati bollo” nella sezione “dati generali”, il sistema vi fornirà le indicazioni del numero delle fatture elettroniche e dell’importo da versare. A questo punto basterà cliccare nell’ultima colonna “calcolo pagamento bollo”, come di seguito:

Quarto passo

Dopo aver verificato l’importo automatico conteggiato dall’Agenzia Entrate di cui al precedente passaggio, con quello effettivamente dovuto (che si ricorda è di euro 2,00 per ogni fattura emessa non soggetta ad iva di importo superiore a euro 77,47), è possibile scegliere la modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica:

  1. “Pagamento tramite addebito sul conto corrente” in questo caso sarà necessario indicare indicare l’IBAN del c/c da addebitare;
  2. “Pagamento tramite F24” in questo caso dovrete stampare il modello F24 e pagarlo con le consuete modalità.

In alternativa all’utilizzo del sistema di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta ed effettuare il versamento alle scadenze e con i codici tributo sopra indicati, con il Modello 24, secondo le consuete modalità.

Visualizza qui un esempio di come compilare il Modello F24.

 

Fatturazione elettronica. Istruzioni per l’uso in 10 video tutoriali ed una guida

Il nostro studio ti mette a disposizione una mini serie di brevi filmati per fare insieme il primo passo verso l’obbligo della fatturazione elettronica.

In pochi minuti, in modo chiaro e veloce ti spiegheremo cosa succederà dal 1° gennaio 2019, data “storica” a partire dalla quale dovrai emettere, inviare e ricevere le fatture elettroniche, ed entrerai nel nuovo mondo della fatturazione elettronica.

Scopri come affrontare questa grande novità della fatturazione elettronica e come il nostro studio potrà aiutarti nel gestirla senza alcun problema, grazie alla soluzione software più adatta alle tue esigenze.

La fattura elettronica deve avere un formato (Xml) e un contenuto ben precisi. In più, non va inviata al destinatario ma al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver eseguito dei controlli, la recapita al cliente.

Alla fine, una fattura elettronica deve essere conservata digitalmente.

Consulta i video tutorial e la nostra guida sulla fatturazione elettronica