Fatture false in contabilità. Reclusione senza sconti e misure cautelari estese anche a chi aiuta o fa finta di niente

Di: Antonio Fortarezza

Recentemente con riferimento ai delitti tributari vi sono state importanti novità che definiscono per alcune condotte penalmente rilevanti un inasprimento delle pene oltre che una serie di misure cautelari particolarmente complesse che sono contenute nel DL 26/10/2019 n. 124, convertito con la Legge 19/12/2019 n. 157.

Esaminiamo la condotta del soggetto che registra fatture false in contabilità allo scopo di beneficiare di un risparmio illegale di imposta.

Prima di tutto quando si parla di registrazione di fatture false in contabilità è necessario chiarire che il concetto di falsità non ha limiti oggettivi e soggettivi, materiali o ideologici, poichè viene considerata fattura falsa quel documento che travolge la realtà dell’operazione sottostante.

E’ una fattura falsa ad esempio, quella che viene registrata nella contabilità dell’impresa per dei beni o servizi resi o consegnati all’amministratore o ai soci della società o dell’Ente. E’ anche una fattura falsa, quella che contiene degli importi gonfiati rispetto alla reale operazione che si è conclusa tra le parti.

Ad esempio, l’amministratore che effettua dei lavori di manutenzione sulla propria abitazione privata e fa emettere la fattura alla società da lui amministrata, è una fattura per operazioni inesistenti, oppure ancora, l’amministratore che acquista degli arredi per la propria abitazione privata e fa emettere la fattura alla società, è una fattura falsa.

Cosa prevede la legge sui delitti tributari per la registrazione di fatture false in contabilità?

L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Pertanto, quando si parla di fatture false in contabilità, il fatto si considera commesso quando ci si avvale di documenti per operazioni inesistenti registrandoli in contabilità che confluiscono poi nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione iva.

La legge sull’importo della fattura falsa in contabilità stabilisce soltanto che se lo stesso è inferiore a euro centomila (attenzione che tale regola vale per i delitti commessi dal 24/12/2019, poichè prima di tale data non vi erano differenze sulle misure detentive), invece che applicarsi la reclusione da quattro a otto anni, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In tal caso si parla di delitti non colposi che prevedono come misura detentiva, attenzione, la reclusione e non l’arresto.

In pratica se si registrano fatture false in contabilità il cui importo, ad esempio è di euro 3.000, si commette un delitto tributario che viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Fatture false e utilizzo dei proventi illeciti da evasione fiscale.

Ovviamente, le conseguenze sotto un profilo penale non si limitano soltanto alla punizione con la reclusione da parte di colui che registra le fatture false, poichè tale soggetto è anche punibile per la condotta di autoriciclaggio che prevede la reclusione da due a otto anni.

In effetti inquadrando meglio il problema della registrazione di una fattura falsa in contabilità, la legge punisce il momento in cui il soggetto si avvale del documento falso e il momento in cui per il tramite del documento falso può beneficiare di un provento illecito che è appunto il risparmio illegale di imposte da versare allo Stato.

Il soggetto che intende avvalersi di un illecito risparmio d’imposta per la registrazione della fattura falsa rischia la reclusione da quattro a otto anni come previsto dall’art. 2 del D,Lgs. 74/2000 oltre alla reclusione per autoriciclaggio da due a otto anni come previsto dall’art. 648 ter-1 del codice penale. Anzi per dirla tutta, è altamente probabile, non solo per la prescrizione dei delitti in esame, che in tali casi la condotta punita sarà proprio quella dell’autoriciclaggio, semplicemente perchè l’utilizzo di proventi illeciti o la loro trasmissione non si prescrive mai.

Sia chiaro che per integrare il delitto di autoriciclaggio, non è necessario che il delitto di registrazione di fatture false sia stato già punito, poichè tale delitto potrebbe ad esempio già essere prescritto o non più punibile, e la logica di tale circostanza si rinviene nei diversi momenti temporali in cui si consumano tali delitti.

Ad esempio, il momento in cui l’amministratore di una società allo scopo di evadere le imposte registra una fattura falsa, potrebbe essere diverso dal momento in cui utilizza i proventi illeciti della condotta esaminata.

I proventi derivanti da una condotta penalmente rilevante, anche quelli tributari, rimangono sempre proventi da delitto e non esisterà mai un momento in cui tali proventi diventano proventi leciti e quindi tranquillamente utilizzabili o trasferibili.

Inoltre, vi è da aggiungere che i delitti in esame, per le loro caratteristiche e per il livello di offensività all’economia, hanno un carattere di particolare “contagiosità” che si estende ad altri soggetti che a vario titolo partecipano o semplicemente pur non partecipando aiutano l’autore di tali condotte a eludere gli obblighi di legge.

Ad esempio, chi procura all’amministratore di società la possibilità di potersi avvalere di fatture false (che non è quel soggetto che poi emette le fatture false, ma quel soggetto che istiga, consiglia e poi procura il “fornitore” di fatture false) è punibile a titolo di concorso nel delitto di registrazione di fatture false, con la reclusione da quattro a otto anni, oltre che essere punito per il delitto di riciclaggio con la reclusione da quattro a dodici anni.

In pratica tale soggetto rischia la medesima condanna per il delitto di registrazione di fatture false dell’amministratore di società ma rischia una pena più severa per il delitto di riciclaggio previsto dall’art. 648-bis del codice penale.

E per dirla tutta, a determinate condizioni, lo scenario di cui sopra, potrebbe esser condito dal delitto dell’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale ai danno dello Stato.

Non solo, ma ad esempio anche l’impiegata della contabilità dell’impresa, che essendo a conoscenza della condotta illecita, si presta ad aiutare l’amministratore ad eludere i propri obblighi di legge e responsabilità, rischia la pena della reclusione fino a quattro anni, magari semplicemente a titolo di favoreggiamento.

Si segnala che le condotte in argomento, per la loro aggressività sociale, prevedono ai fini investigativi l’intercettazione telefonica, e il sequestro dei beni patrimoniali, oltre che delle misure cautelari di carattere personale come la custodia cautelare, gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Conseguenze anche per la società

Infine, nel caso in cui l’amministratore di una società si sia reso responsabile dei delitti in argomento, anche la società avrà delle pesantissime conseguenze poichè si renderanno applicabili le misure previste per la responsabilità sociale di cui al D.lgs. 231/2001.

In effetti i caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, l’ente stesso è punito (con un procedimento giudiziario la cui competenza è affidata al giudice penale e le attività investigative alla Guardia di Finanza) con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nel caso di integrazione dell’ipotesi più grave, ovvero quan­do l’ammontare degli elementi passivi fittizi è pari o superiore a 100.000,00 euro, o con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nel caso di integrazione della fattispecie attenuata, ovvero quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro, oltre alle seguenti sanzioni interdittive:

  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.