Cessioni comunitarie non imponibili: i documenti obbligatori da conservare ed esibire nel caso di controlli

La casistica in esame, riguarda moltissime imprese italiane che effettuano operazioni di cessione di beni a clienti stabiliti all’interno dell’UE, e che per la loro normale operatività, utilizzano diverse modalità di trasporto della merce, al di fuori dell’Italia, avvalendosi altresì di diversi soggetti trasportatori.

Per questi operatori, solitamente il trasporto dei beni venduti, può essere effettuato sia dalla società stessa che direttamente dal cliente, per cui la cessione può essere svolta sia “franco destino” che “franco fabbrica”.

Comunque, all’atto della spedizione dei beni la società cedente deve emettere un documento di trasporto (DDT), con l’indicazione della destinazione dei beni, che sarà firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, nei casi in cui il trasporto è curato dalla società che cede i beni, riceve la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati.

A tal proposito, spesso, ci si chiede, quale sia la documentazione da conservare nel caso di cessioni comunitarie non imponibili, poichè, l’art. 41 del D.L. 331/1993, stabilisce la necessità della prova, a carico del cedente, dell’effettività di un trasporto effettuato dall’Italia presso un altro Stato membro dell’UE.

In pratica, nelle cessioni comunitarie non imponibili, ci si chiede quali possono essere i documenti sufficienti a provare che la merce ceduta è stata effettivamente trasferita dall’Italia ad un altro Stato membro UE.

Intanto si deve osservare, che la legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario, ed in proposito, sono ancora attuali le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 345/E del 28/11/2007 e n. 477/E del 15/12/2008.

In particolare, secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l’avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre
conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

  • la fattura di vendita all’acquirente comunitario;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
  • la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

Con specifico riferimento ai casi in cui la cessione dei beni avvenga mediante consegna ad un vettore indicato dal cliente (franco fabbrica), con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 477/E del 15/12/2008, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in
quanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto
documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Per quanto sopra, ed anche come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 100/2019, la documentazione da conservare, può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

  1. dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a
    cui si riferiscono;
  2. si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle
    precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.