L’art. 13 del DLgs. 147/2015 modifica ulteriormente la disciplina delle perdite su crediti, facendo seguito alle novità introdotte dal DL 83/2012 (c.d. decreto “crescita e sviluppo”) e dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Le modifiche interessano i crediti vantati verso:
- i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- i debitori non soggetti a tali procedure.
Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con impatto su UNICO 2016).
Procedure concorsuali e istituti assimilati rilevanti
In seguito alle novità apportate, da ultimo, dal DLgs. 147/2015, le perdite su crediti sono “in ogni caso” deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (dal 2012);
- piani attestati di risanamento, pubblicati nel Registro delle imprese (dal 2015).
Procedure concorsuali estere
Il DLgs. 147/2015 recepisce normativamente l’orientamento espresso negli anni passati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali estere.
In particolare, è stato stabilito che la perdita è deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al DLgs., è il caso, ad esempio, della procedura prevista dall’ordinamento statunitense comunemente denominata Chapter 11, equivalente agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla normativa interna.
Individuazione dell’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti
Il DLgs. 147/2015 rende certa l’individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita con riferimento:
- sia ai crediti di modesta entità (cioè, d’importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, e d’importo non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. “mini-crediti”);
- sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
In particolare, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, in alternativa:
- sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);
- il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.
Inoltre, al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.