Regime forfettario per i professionisti calcoli di convenienza con le novità da 2020

Per moltissime categorie di professionisti il regime forfettario è stato davvero conveniente fin dalla sua introduzione; ad esempio le attività professionali che hanno maggiormente usufruito di questa semplificazione fiscale sono state principalmente le seguenti:

  • Regime forfettario hostess e promoter;
  • Regime forfettario psicologi;
  • Regime forfettario psichiatri;
  • Regime forfettario giornalisti;
  • Regime forfettario consulenti marketing.

A seguire anche altre categorie di professionisti hanno valutato come particolarmente conveniente il regime forfettario per inquadrare la loro attività professionale, e cioè: avvocati, modelle, modelli, fotomodelle, architetti, interior designer, medici, dentisti, grafici, ingegneri, consulenti informatici, consulenti wordpress, registi e scenografi.

Vediamo di seguito se conviene il regime forfettario dal 2020 seguendone le varie condizioni di applicabilità.

Limiti di età del professionista con il regime forfettario

Il regime forfettario non prevede limiti di durata né di età del contribuente.

Requisiti del regime forfettario

  • Essere una persona fisica residente in Italia o che producano sul territorio italiano almeno il 75% del loro reddito;
  • Compensi percepiti annui non superiori a euro 65.000 (ragguagliati ad anno);
  • Spese sostenute per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, per somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e per prestazioni di lavoro familiare.

Cause di esclusione dal regime forfettario

  • Essere soci contemporanea all’esercizio dell’attività professionale di associazioni professionali, società di persone e imprese familiari.
  • Essere soci di società a responsabilità limitata con una partecipazione di controllo, sempreché la srl eserciti un’attività direttamente o indirettamente riconducibile al professionista.
  • Esercizio dell’attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (a quello di adesione al regime forfettario). L’esclusione opera anche nel caso in cui l’attività sia esercitata nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
  • Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (compresi i redditi da pensione) eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Tassazione del regime forfettario

Imposta sostitutiva del 15% calcolato nel seguente modo:

+ Compensi fatturati e incassati x percentuale di redditività (consulta le percentuali di redditività)
Contributi previdenziali effettivamente versati (non rilevano altri costi e spese sostenute)
= Reddito con il regime forfettario da tassare

Se invece non hai esercitato, nei 3 anni precedenti dall’apertura della partita iva con il regime forfettario, una attività professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare) e la tua nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica professionale obbligatoria), l’imposta sostitutiva invece del 15% è del 5%, e la potrai applicare nel primo anno e per i quattro successivi.

Contributi previdenziali in regime forfettario

Per i professionisti che sono iscritti alla loro cassa di previdenza autonoma i contributi da versare seguiranno le regole proprie del loro Ente di previdenza.

Invece per i professionisti con il regime forfettario che non hanno una cassa di previdenza autonoma è obbligatoria l’iscrizione all’Inps alla gestione separata e le aliquote di contribuzione da versare sul reddito professionale sono pari al 25,72% (ovvero del 24% nel caso in cui il professionista sia titolare di una pensione o di un’altra forma di previdenza obbligatoria).

Fatturazione in regime forfettario

Il professionista con il regime forfettario è obbligato ad emettere regolare fattura (non è obbligato alla fatturazione elettronica ma per talune attività professionali che hanno rapporti con imprese o società è altamente raccomandabile).

Non deve esporre l’iva in fattura e i suoi compensi non sono soggetti alla ritenuta.

Si deve applicare una marca da bollo da euro 2,00 su tutte le fatture se di importo superiore a euro 77,47 euro. La marca da bollo deve essere apposta sull’originale della fattura che viene consegnata al cliente, e l’importo di euro 2,00 della marca da bollo può facoltativamente essere addebitato al cliente in fattura.

Le indicazioni nella fattura del regime forfettario

Nella fattura il professionista con il regime forfettario deve indicare quanto segue:

Se fattura ad un privato:
Escluso da Iva ex art. 1, comma 58-59 Legge 190/2014 e successive modificazioni.

Se fattura ad un soggetto con partita iva (impresa, società, condominio, associazione etc):
Escluso da Iva ex art. 1, comma 58-59 Legge 190/2014 e successive modificazioni.
Non soggetto a ritenuta d’acconto, in quanto reddito soggetto a imposta sostitutiva, ex art. 1 commi 67 Legge 190/2014 e successive modificazioni.

Esclusione dagli adempimenti per il regime forfettario

  • esonero dalla fatturazione elettronica (ad eccezione per le fatture emesse a Pubbliche Amministrazioni);
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (è obbligatorio numerare e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto);
  • esclusione dagli adempimenti periodici e annuali IVA – esclusione dall’IRAP – esclusione dagli Indici di affidabilità fiscale;
  • non sono considerati sostituti d’imposta e perciò non sono tenuti a loro volta ad operare la ritenuta d’acconto nel caso di pagamento di compensi a lavoratori autonomi

Decadenza dal regime forfettario

Il regime forfettario non prevede limiti di durata né di età del contribuente però cessa in automatico dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o viene ad esistenza una delle cause di esclusione.