La scissione proporzionale e la successiva cessione di quote è legittima
Nell’ambito di talune operazioni di ristrutturazione societaria, secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, e successive modificazioni, (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)”, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
- l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
- l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Tuttavia al comma 3, della disposizione citata, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Nell’ambito di una operazione di riorganizzazione societaria, una società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, se la scissione proporzionale con trasferimento del compendio immobiliare ad una società beneficiaria di nuova costituzione, e la successiva cessione delle quote della società scindente, fosse una operazione elusiva e quindi generatrice di un indebito risparmio d’imposta.
L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017 ritiene che, non si rinviene l’esistenza di un “indebito vantaggio fiscale” riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, in una scissione parziale proporzionale – come quella rappresentata nell’istanza – tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell’azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche (di diverso avviso, da ultimo, cfr. le Risoluzioni n. 97/E del 7 aprile 2009 e n. 256/E del 2 ottobre 2009, emesse nella vigenza dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), poiché, come detto, il legislatore consente diverse strade, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale.