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Dichiarazioni d’intento da scaricare dal cassetto fiscale prima di emettere la fattura

Con le modifiche introdotte dal 1 gennaio 2020 ma che sono divenute operative a seguito del provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate del 27/02/2020, il fornitore, al fine di poter emettere le fatture all’esportatore abituale senza l’applicazione dell’IVA, dovrà verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento, consultando una apposita area del proprio portale web dell’Agenzia delle Entrate.

Le novità più importanti introdotte dal 1 gennaio 2020 in sintesi sono state le seguenti:

  • la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle entrate non devono più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in dogana;
  • l’esportatore abituale e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro;
  • il fornitore è obbligato ad indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa (fino al 2019 dovevano essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento);
  • l’importatore nella dichiarazione doganale deve indicare il protocollo di ricezione;

Con il provvedimento in esame è stato anche previsto il modello della dichiarazione d’intento e le relative istruzioni per la sua compilazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Dpr 633/1972, a partire dal 2 marzo 2020 renderà disponibili all’interno del cassetto fiscale le dichiarazioni d’intento di cui risulta destinatario.

In pratica la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale sarà disponibile per la consultazione da parte del fornitore direttamente nel cassetto fiscale di quest’ultimo.

Si evidenzia che con il sistema delineato sopra, nonostante la prassi ancora molto diffusa secondo la quale l’esportatore abituale trasmette a mezzo email la dichiarazione d’intento, oggi il documento che consente l’emissione della fattura senza applicazione dell’Iva, è quello scaricabile dal cassetto fiscale.

Si ricorda che la legge prevede una sanzione pari al 100% dell’Iva al soggetto che ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Dichiarazioni d’intento con semplificazioni per gli esportatori abituali dal 2020

Per gli esportatori abituali, con effetto dal 1° gennaio 2020 (ed in attesa che vengano emanate le disposizioni di attuazione) vi sono importanti semplificazioni.

In particolare, gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, al fine di poter emettere le fatture all’esportatore abituale senza l’applicazione dell’IVA, deve soltanto verificare la trasmissione consultando una apposita area del proprio portale web dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il fornitore dell’esportatore abituale, non effettui il riscontro della regolare trasmissione telematica della dichiarazione d’intento, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta.

La novità è contenuta nel “Decreto crescita”, e precisamente all’art. 12-septies del D.L. 34/2019 sono state apportate significative modifiche in materia di dichiarazione d’intento, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.

In sintesi ecco le principali novità:

  • la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle entrate non devono più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in dogana;
  • è prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore anche dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
  • l’esportatore abituale e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro;
  • il fornitore è obbligato ad indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa (fino al 2019 dovevano essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento);
  • l’importatore nella dichiarazione doganale deve indicare il protocollo di ricezione;
  • viene eliminato il quadro “VI” della dichiarazione annuale IVA, nel quale il fornitore riepilogava i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.