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Il nuovo esterometro per le comunicazioni transfrontaliere dal 1 luglio 2022

Con effetto dal prossimo 1 luglio 2022 per le cessioni e prestazioni di servizi, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, molto simili a quelle relative alla fattura elettronica.

Chi sono i soggetti obbligati al nuovo esterometro?

Sono obbligati alla nuova comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica soni esonerati dalla comunicazione:

  • i contribuenti che hanno aderito al regime “di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e i contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Non sono soggetti alla comunicazione i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato o direttamente o mediante no­­mina di un rappresentante fiscale.

Contenuto del nuovo esterometro

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

Rimangono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Modalità di trasmissione del nuovo esterometro

A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devo­no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”.

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di do­cumento, in relazione alle differenti fattispecie:

  • TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
  • TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nel­l’am­­­bito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Termine per la trasmissione allo SDI del nuovo esterometro

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

  • per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni del nuovo esterometro

Con le modifiche introdotte, si dispone che, per le operazioni ef­fet­tuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascu­na fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.