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L’Agenzia delle Entrate comunica i segnali di allarme della crisi d’impresa per i debiti relativi all’iva non versata

Con il riordino della disciplina delle norme sulla crisi d’impresa, quella che tra l’altro obbliga gli amministratori a dotare la loro società di precisi strumenti di controllo di gestione per prevenire la crisi, dal 15 luglio 2022 sono entrate in vigore importantissime novità.

Si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) tra l’altro prevede:

  • Precisi obblighi sull’organizzazione contabile ed amministrativa finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (Art. 3 del DLgs. 14/2019), in pratica un sistema di controllo dei flussi di cassa previsionali;
  • Un tempestivo sistema di segnalazione per consentire ove possibile l’accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), nei casi in cui il debitore versi in condizioni di squilibrio patri­moniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ra­­gionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Dal 15 luglio 2022 alcuni enti pubblici in presenza di debiti dei contribuenti saranno obbligati ad effettuare delle specifiche comunicazioni.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia della riscossione, l’Inps e l’Inail, effettuano delle comunicazioni all’imprenditore o all’Organo di Controllo che contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione ne­­goziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, ovviamente nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Ma quali sono le soglie di allarme che sono state giudicate rilevanti?

L’Agenzia delle Entrate effettuerà la comunicazione tutte le volte che rileverà in capo al contribuente l’esistenza di un debito scaduto e non ver­­­sato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente e la segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito relativo all’IVA è superiore a 20.000,00 euro.

L’INPS effettuerà la comunicazione in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;
  • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.

Per l’INAIL, invece, diventa rilevante ai fini della segnalazione l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000,00 euro.

Infine, l’Agenzia della Riscossione, farà la segnalazione in tutti i casi in cui in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.