Tolleranza alle perdite nelle società di capitali anche per l’anno 2021
Nelle società di capitali, ad esempio nelle società a responsabilità limitate, la legge stabilisce che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori , devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo è necessario ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Si ricorda inoltre che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale , gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione.
Con le modifiche apportate dall’art. 3 co. 1-ter del DL 30.12.2021 n. 228 (in sede di conversione con la L. 25.2.2022 n. 15, si stabilisce che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2021:
- non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodeciesc. (co. 1).
Inoltre, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c..
In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3).
Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Le medesime regole si applicano anche per gli ESERCIZI NON COINCIDENTI CON L’ANNO SOLARE poichè le perdite da considerare sono quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”.
Sono, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2021, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1.7.2021 – 30.6.2022);
Quindi:
- per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021;
- per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022;
- per le società che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1.5.2021 – 30.4.2022, e così via (massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).
Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale (sottoponendo loro una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione), che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento (anche in tal caso, sottoponendo ai soci una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.