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Come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno con la fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica alla fine in molti si stanno chiedendo come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno per non incorrere in sanzioni a seguito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.

Chiariamo subito che le regole non sono cambiate rispetto agli anni precedenti ma con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario riprendere l’argomento per inquadrare l’operatività in una attività quotidiana come quella della registrazione delle fatture di acquisto.

Intanto ricordiamo che i termini di invio delle fatture elettroniche sono diversi.

La fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre nel caso di fattura differita, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Pertanto, è possibile che intercorra un certo tempo tra la “data esposta nella fattura elettronica” e la data di effettiva consegna (ricezione della fattura elettronica nel sistema di interscambio SDI) della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione.

La regola generale sulla detrazione delle fatture di acquisto

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se registrate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.

Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di registrazione.

In pratica ad esempio, devo liquidare l’iva del periodo di settembre, ricevo il 12 ottobre nello SDI una fattura con data 30 settembre, in tal caso potrò tranquillamente registrare questa fattura entro la data del 15 ottobre ma indicare in fase di registrazione che l’importo dell’iva la detraggo nel mese di settembre. Diversamente se questa fattura la ricevo nello SDI dopo la data del 15 ottobre potrò detrarre l’iva nella liquidazione relativa al mese di ottobre (se registrata entro il 31 ottobre).

Attenzione perchè questa regola generale non può essere applicata per le fatture di acquisto relative al mese di dicembre (con data fattura dicembre) ma ricevuti nello SDI nel mese di gennaio e registrate entro il 15 gennaio.

La regola per la detrazione dell’iva a fine anno

La regola generale indicata sopra, per espressa previsione di legge, non può essere applicata alle fatture ricevute alla fine dell’anno, pertanto è necessario porre molta attenzione alle diverse casistiche.

Pertanto per rispondere alla domanda come si detrae l’iva sulle fatture ricevute alla fine dell’anno è indispensabile analizzare le fatture ricevute distinguendo tra:

  • fatture ricevute nello SDI e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
  • fatture ricevute nello SDI nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
  • fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
  • fatture ricevute nello SDI mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Una situazione che agevola il recupero dell’iva sulle fatture ricevute nello SDI nel mese di dicembre ma non registrate a dicembre è quello di creare un apposito registro degli acquisti sezionale in cui registrare tali documenti la cui detrazione è consentita soltanto facendo confluire la relativa iva nella dichiarazione annuale.

In pratica sarà sufficiente nel sistema gestionale informatico attivare un nuovo registro degli acquisti denominandolo ad esempio “Registro acquisti per recupero iva in dichiarazione annuale”, ed in fase di registrazione delle fatture di acquisto in argomento, fare confluire le stesse su questo registro, in modo tale che la relativa iva in detrazione, potrà essere indicata come iva a credito soltanto nella dichiarazione annuale.

Nuove regole per la registrazione delle fatture di acquisto e per la detrazione dell’Iva

Viene ridotto notevolmente il termine per:

  • l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
  • la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’im­porta­zione.

Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

  • sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
  • può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale rela­tiva all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollet­te doganali sull’apposito registro deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Decorrenza

Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta.