I nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle srl
Con la conversione dell’art. 2-bis, comma 2 del DL 32/2019, si sono innalzati i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle società a responsabilità limitate.
Con questo nuovo intervento legislativo, si è portato:
- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 10 a 20 unità.
Mentre invece l’art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:
- l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- la cessazione dell’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.
La previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il 18.6.2019, e ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l’art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, per gli esercizi da considerare, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.