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Nomina obbligatoria entro il 16/12/2019 dell’organo di controllo nelle srl

Con il codice della crisi (DLgs.14/2019) nel corso dell’anno sono entrate in vigore numerose disposizioni e tra queste, vi è quella in materia di organo di controllo delle srl e cooperative, il quale diventa obbligatorio al superamento dei seguenti parametri:

  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Si ricorda che le finalità principali del nuovo codice della crisi sono:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento d’impresa (liquidazione giudiziale).

La nomina dell’organo di controllo, diventa obbligatoria per l’impresa, se si superano, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso).

Ad esempio, se nel 2017 la società ha avuto 21 dipendenti occupati di media che diventano 18 nel 2018, ma nello stesso anno l’attivo è di 4,1 milioni di euro, occorre procedere alla nomina.

Entro il 16/12/2019 le srl (e le cooperative) già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto. A tal fine, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorre considerare sempre gli anni 2017 e 2018.

Le srl e le società cooperative costituite al 16/03/2019 devono convocare l’assemblea ordinaria per la nomina dell’organo di controllo o del revisore entro il prossimo 16/12/19 e, se necessario, quella straordinaria per la modifica dello statuto.

In genere, il potere di convocare l’assemblea è rimesso al presidente del Consiglio di Amministrazione o all’amministratore unico. In assenza di specifiche indicazioni statutarie, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese, e comunque all’interno dello Statuto della società sono contenute tutte le indicazioni procedurali per la convocazione dell’assemblea e delle relative formalità.

Nel caso in cui la società non provveda alla nomina dell’organo di controllo, gli amministratori rischiano:

  • Una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
  • Una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
  • La revoca;
  • L’annullamento di alcuni atti societari.

In ogni caso, la nuova norma prevede che, nel caso in cui non vi abbia provveduto la società, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.