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Bonus in edilizia la guida con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui visti di conformità e l’asseverazione delle spese

A decorrere dal 12 novembre 2021, per quanto riguarda i bonus in edilizia vi sono state delle importantissime novità che modificheranno le regole relative alla cessione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura.

Infatti per lo sconto in fattura o la cessione del credito il nuovo articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157), prevede, anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus:

  • l’obbligo del visto di conformità;
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Queste novità relative ai bonus in edilizia si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con riguardo ai bonus in edilizia diversi dal superbonus 110%, ha precisato che i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data.

Riassumendo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, quindi, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute per le detrazioni diverse dal superbonus 110% non sono necessari se:

  • la comunicazione è stata presentata entro l’11.11.2021;
  • se l’accordo per l’opzione è stato preso entro l’11.11.2021 e se:
    – il pagamento delle fatture è anteriore al 12.11.2021 per le persone fisiche;
    – le fatture sono state emesse prima del 12.11.2021 per i titolari di reddito d’impresa.

Con riferimento al visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate (circolare 29.11.2021 n. 16) ha chiarito che l’obbligo di rilasciare il visto di conformità:

  • è escluso nel caso in cui sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il “criterio di cassa”, con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L’obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021 anche se presentati dopo l’11.11.2021); l’obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020;
  • trova applicazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse dal 12.11.2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa);
  • riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% (non si tratta del visto di conformità sulle dichiarazioni che rimane comunque necessario nei casi normativamente previsti).

Asseverazione congruità delle spese dei bonus in edilizia senza attese anche con il decreto anti frodi

Per lo sconto in fattura o la cessione del credito il nuovo articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157), prevede, anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus:

  • l’obbligo del visto di conformità;
  • l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Tali novità si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Con riferimento all’asseverazione della congruità delle spese sostenute, che deve essere rilasciata da tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali che agiscono entro i limiti di competenza stabiliti dalla legge professionale e dai regolamenti che disciplinano la loro attività), il DL n. 157/2021 rinvia alle disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis del DL n. 34/2020.

Infatti, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese prevista dall’art. 119, comma 13-bis del DL 34/2020, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto 6 agosto 2020 del MISE e sempre il legislatore ha chiarito che nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Pertanto, sia pur in attesa del decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), del DL n. 157/2021 è possibile per i tecnici abilitati rilasciare le asseverazioni sulla congruità delle spese sostenute anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus in modoc tale da consentire lo sconto in fattura o la cessione del credito legata agli interventi edilizi.

Infatti alla domanda:

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»

Pertanto per i seguenti interventi (diversi dal superbonus):

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013;
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Lo stato delle disposizioni normative vigenti consente ai tecnici abilitati di rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute che è indispensabile per poter rilasciare dai soggetti abilitati il visto di conformità.

Proroghe ristrutturazioni edilizie e bonus casa con la legge di bilancio 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 sono state prorogate moltissime agevolazioni che riguardano la casa ed in generate tutto il comparto dell’edilizia per coloro che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e conservazione e messa in sicurezza dell’immobile.

Le disposizioni normative relative alle proroghe dei bonus casa in argomento sono previste nella Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1 commi 58, 59, 60, 66-75 e nel D.L. 06/12/2011 n. 201.

Sono prorogate al 31/12/2021 le seguenti agevolazioni:

Bonus ristrutturazioni

Possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria (ordinaria solo per le parti comuni di edifici condominiali) e di ristrutturazione di fino ad un massimo di 96.000 euro.

Consulta la guida bonus ristrutturazioni con tutte le informazioni

Ecobonus

Possibilità di detrarre al 65% le spese sostenute per la riqualificazione energetica.

Consulta la guida ecobonus con tutte le informazioni

Bonus facciate

Possibilità di detrarre le spese sostenute di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Consulta la guida bonus facciate con tutte le informazioni

Bonus verde

Possibilità di detrarre i lavori di sistemazione a verde di aree private o di giardini pensili.

Bonus mobili

Possibilità di detrarre il 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Consulta la guida bonus mobili con tutte le informazioni

Inoltre è stato prorogato al 30 giugno 2022 (ed in taluni casi al 31 dicembre 2022) il Superbonus 110%. Consulta la guida super bonus 110% con tutte le informazioni.

I soggetti che possono beneficiare delle varie detrazioni su interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e conservazione e messa in sicurezza dell’immobile, sono i seguenti:

Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate e Bonus mobili
  • proprietari o nudi proprietari, nonche´ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali o soggetti che producono redditi in forma associata, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ecobonus
  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, nonche´ titolari di reddito d’impresa e associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attivita` commerciale;
  • persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, nonche´ inquilini e comodatari;
  • condomini, per gli interventi sulle parti comuni;
Bonus verde
  • Contribuenti (o familiari conviventi) che posseggono o detengono l’immobile su cui sono effettuati gli interventi.