Bonus in edilizia la guida con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui visti di conformità e l’asseverazione delle spese
A decorrere dal 12 novembre 2021, per quanto riguarda i bonus in edilizia vi sono state delle importantissime novità che modificheranno le regole relative alla cessione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura.
Infatti per lo sconto in fattura o la cessione del credito il nuovo articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157), prevede, anche per i bonus in edilizia diversi dal Superbonus:
- l’obbligo del visto di conformità;
- l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Queste novità relative ai bonus in edilizia si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con riguardo ai bonus in edilizia diversi dal superbonus 110%, ha precisato che i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data.
Riassumendo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, quindi, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute per le detrazioni diverse dal superbonus 110% non sono necessari se:
- la comunicazione è stata presentata entro l’11.11.2021;
- se l’accordo per l’opzione è stato preso entro l’11.11.2021 e se:
– il pagamento delle fatture è anteriore al 12.11.2021 per le persone fisiche;
– le fatture sono state emesse prima del 12.11.2021 per i titolari di reddito d’impresa.
Con riferimento al visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate (circolare 29.11.2021 n. 16) ha chiarito che l’obbligo di rilasciare il visto di conformità:
- è escluso nel caso in cui sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
- trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il “criterio di cassa”, con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L’obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021 anche se presentati dopo l’11.11.2021); l’obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020;
- trova applicazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse dal 12.11.2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa);
- riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% (non si tratta del visto di conformità sulle dichiarazioni che rimane comunque necessario nei casi normativamente previsti).