La rivalutazione del marchio con importanti vantaggi fiscali e miglioramento della leva finanziaria
La rivalutazione, del marchio presente nel bilancio chiuso al 31/12/2019, oggì è possibile ai sensi dell’art. 110 del DL 14/08/2020 n. 104 che disciplina specifiche disposizioni per la rivalutazione dei beni d’impresa.
Rivalutazione del marchio
Possono essere rivalutati i beni immateriali, presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2019, e quindi possono ad esempio essere rivalutati anche marchi, brevetti, diritti etc.
Quanto costa la rivalutazione del marchio d’impresa?
La legge in argomento, a scelta del contribuente, consente alternativamente:
- di effettuare la rivalutazione del marchio solo ai fini civilistici, e quindi senza il pagamento delle imposte, ed in tal caso il valore del marchio rivalutato non avrà nessun effetto fiscale, sia in termini di ammortamento sia in termini di calcolo della plusvalenza da cessione;
- di effettuare la rivalutazione del marchio anche ai fini fiscali, e quindi con il pagamento delle imposte i maggiori valori assumono anche valenza fiscale.
Se viene scelta la strada della rivalutazione del marchio con il pagamento delle imposte, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” del marchio. L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza giugno 2021, giugno 2022 e giugno 2023.
Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio per la deducibilità delle quote di ammortamento, decorrere dal 1° gennaio 2021.
Mentre invece il riconoscimento dei nuovi valori ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ad esempio nel caso di cessione dei beni, opera a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Nel caso in cui la rivalutazione del marchio viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società, ma è possibile affrancare tale riserva con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% ed in tal caso, la distribuzione ai soci di tale riserva non genera più alcun onere in capo alla società.
La perizia per la valutazione del marchio
Poichè in ogni caso il valore del marchio a seguito della rivalutazione, non potrà mai superare il valore effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti, sarà di assoluta necessità predisporre e conservare apposita perizia di valutazione del marchio.
Miglioramento degli indici per il rating bancario
A prescindere dagli indiscutibili benefici fiscali della rivalutazione del marchio, e tenuto conto che la ratio della normativa in commento è proprio quella di consentire la patrimonializzazione dell’impresa, un aspetto di grandissima importanza è legato al miglioramento degli indicatori di bilancio in cui vi sia la componente del patrimonio netto.
Sappiamo molto bene che le banche sono molto sensibili al rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto, e con la rivalutazione del marchio, il denominatore di quel rapporto aumenta e migliora l’indicatore.
Nell’ambito degli indicatori di allerta della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, il patrimonio netto viene individuato come un elemento di grande importanza.
Un valore del patrimonio netto negativo o per le società di capitali inferiore ai limiti di legge è un presupposto per la segnalazione dello stato di crisi e costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale.
Inoltre sempre con riferimento agli indicatori di allerta per la crisi aziendale, con la rivalutazione del marchio vi è anche il miglioramento dell’indice di adeguatezza della patrimonializzazione che si calcola ponendo a rapporto il patrimonio netto sui debiti dell’impresa.